Con la conversione in legge
n. 143/2024 del “Decreto Omnibus”
(D.L. n. 113/2024), recante “Misure urgenti di carattere
fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere
economico”, sono state inserite alcune interessanti novità,
tra cui un bonus “una tantum” per alcune categorie di lavoratori
dipendenti già definito come “Bonus Natale”, e alcune
importanti disposizioni sul concordato preventivo biennale e sulla
rilevanza catastale degli allestimenti mobili nelle strutture
ricettive all’aperto.
Lavoratori dipendenti: nuovo Bonus Natale
Sulla novità introdotta dall’art. 2-bis l’Agenzia delle Entrate
ha già emanato la Circolare
del 10 ottobre 2024, n. 19/E recante chiarimenti
sull’utilizzo del bonus di 100 euro destinato ai lavoratori
dipendenti, a fronte del possesso di alcuni requisiti
specifici.
L’una tantum sarà erogata con la tredicesima mensilità ed è
riservata ai lavoratori:
- con un reddito complessivo annuo non superiore a 28mila
euro; - con un coniuge a carico, non separato e almeno un figlio;
- oppure con un figlio a carico in assenza dell’altro
genitore.
Il bonus sarà corrisposto a fronte della richiesta scritta del
lavoratore al proprio datore di lavoro in qualità di
sostituto d’imposta. Come specifica il Fisco, non
concorrerà alla formazione della base imponibile, quindi l’importo
netto sarà interamente percepito dai lavoratori. Nel caso di
erroneo percepimento, verrà restituito tramite conguaglio
fiscale.
Concordato preventivo biennale
Previste delle semplificazioni nelle procedure relative al
concordato preventivo biennale, con
l’obiett vo di incentivare il rispetto degli obblighi fiscali,
in particolare per coloro che non hanno beneficiato del
ravvedimento operoso.
Secondo quanto previsto dagli articoli 2-ter e 2-quater,
verranno ridotte le sanzioni accessorie di cui all’art. 2-ter per
chi non ha accolto la proposta di concordato preventivo biennale o
non abbia rispettato gli obblighi previsti dall’accordo. Inoltre,
per chi ha aderito agli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) e sceglie di partecipare al concordato entro il 31 ottobre
2024, è previsto un regime di ravvedimento agevolato con
l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi
e sull’Irap.
Inoltre si riduce del 30% la base imponibile
per gli anni 2020 e 2021, per compensare gli effetti della pandemia
di Covid-19. Le modalità di pagamento prevedono la possibilità di
versare l’imposta in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in
24 rate mensili, con scadenze precise e meccanismi di decadenza per
chi non rispetta i termini. Il Fisco ricorda che l’imposta dovuta
non può comunque essere inferiore a mille euro.
Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture
ricettive all’aperto
Novità anche per il regime catastale delle strutture ricettive
all’aperto: dal 1° gennaio 2025, roulotte, case mobili e caravan
collocati in campeggi o altre strutture all’aperto saranno
esclusi dal calcolo della rendita catastale.
Questo significa che tali allestimenti mobili non verranno
considerati ai fini del censimento catastale, riducendo così gli
oneri fiscali per i gestori delle strutture turistiche.
Tuttavia, i gestori delle aree attrezzate per questi
allestimenti mobili vedranno aumentare del 85% i valori catastali
di riferimento, mentre per le aree non attrezzate l’aumento sarà
del 55%.
I titolari di queste strutture dovranno aggiornare la loro
posizione catastale entro il 15 giugno 2025, pena
l’intervento d’ufficio dell’Agenzia delle entrate, con conseguenti
sanzioni.
Solo per l’anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento
presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.
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