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Sommario:
Modalità per rottamare un veicolo
La disciplina
I documenti
Il certificato di rottamazione
Effetti successivi alla rottamazione
Demolizione all’estero
Fermo amministrativo
Spese
I bonus previsti dal d.l. “Rilancio” e il rifinanziamento ad opera del decreto “Agosto”
I fascia
II fascia
III fascia
IV fascia
Procedura per richiedere gli incentivi
Bonus e sconti obbligatori dei venditori per le 4 fasce di emissioni
Incentivi regionali

Modalità per rottamare un veicolo

Sono due:

  • il mezzo è condotto presso un centro di autodemolizioni, specificamente autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami (D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997), che provvederà a presentare la domanda di cancellazione del veicolo al PRA;
  • il veicolo è consegnato alla concessionaria contestualmente all’acquisto di una vettura nuova, nell’ipotesi in cui il proprietario intenda ottenere dei bonus rottamazione, previsti specificamente dalla legge in limitati periodi (quello attualmente in vigore scade il 31 dicembre 2020). La concessionaria dovrà presentare, entro 30 giorni, l’istanza finalizzata alla cancellazione della vettura dal PRA.

La disciplina

Bisogna far riferimento al D.Lgs. n. 209 del 2003, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, composto da 15 articoli e 4 allegati. Per gli incentivi, invece, ai decreti legge cosiddetti “Rilancio” ed “Agosto”.

I documenti

Alla consegna del mezzo destinato alla rottamazione, è necessario depositare:

  • carta di circolazione;
  • certificato di proprietà o foglio complementare.

A ciò si aggiunga che il veicolo deve essere munito di ambedue le targhe (anteriore e posteriore).
In caso di furto o smarrimento di targhe e documenti, deve essere presentata la relativa denuncia alle Forze dell’Ordine, che a sua volta deve essere consegnata, per la rottamazione del veicolo, unitamente alla ulteriore documentazione.

Il certificato di rottamazione

Disciplinato dall’art. 5, comma VII, del D.Lgs. n. 209 del 2003, viene rilasciato dal centro di raccolta incaricato alla materiale rottamazione del veicolo, al proprietario, e deve indicare:

  • il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato;
  • il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia l’autorizzazione allo stabilimento o all’impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
  • il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
  • la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l’ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato;
  • l’impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
  • la classe, la marca ed il modello del veicolo;
  • il numero di identificazione del veicolo (il numero del telaio e della targa, ove prevista);
  • il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.

Effetti successivi alla rottamazione

Da quando il veicolo risulta cancellato dal PRA, il proprietario si libera dai relativi obblighi e responsabilità, come revisione e bollo.

Demolizione all’estero

Qualora si intenda demolire un veicolo presso un paese straniero, è necessario chiedere al PRA la “cessazione della circolazione per demolizione” depositando:

  • il certificato di proprietà (CdP) o il foglio complementare, targhe e carta di circolazione (in ipotesi di smarrimento o di furto di documenti e/o targhe va depositata la denuncia presentata agli organi di P.S.);
  • la nota di presentazione al PRA (servirsi del retro del CdP, oppure il modello NP3C, in doppio originale, stampabile dal portale o in distribuzione gratuita presso gli STA delle Unità Territoriali ACI e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile);
  • la certificazione del demolitore estero di avvenuta demolizione con allegata traduzione ufficiale del testo.

Fermo amministrativo

In linea generale nessun mezzo sottoposto a fermo amministrativo può essere rottamato, tranne ove il veicolo non sia più idoneo a circolare. In tale ultima ipotesi la demolizione potrà essere concessa se il veicolo risulti sprovvisto di talune parti essenziali per circolare (motore, pneumatici, o ha subito dei danni ingenti in incendio o sinistro).

Spese

Rottamare un veicolo significa anche sopportare un esborso, e cioè:

  • Emolumenti ACI: € 13,50
  • Imposta di bollo: € 32,00 (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o € 48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione)

I bonus previsti dal d.l. “Rilancio” e il rifinanziamento ad opera del decreto “Agosto”

Dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile richiedere gli incentivi per la rottamazione delle auto, previsti dal decreto legge cd. Rilancio, che tuttavia, al contempo, ne ha limitato i relativi fondi. A ciò si aggiunga che il D.L. 14 agosto 2020 ne ha previsto un rifinanziamento (400 milioni di euro), suddividendo le auto incentivate (M1) in quattro fasce a seconda delle emissioni di CO2 dichiarate nei dati di omologazione. Più in particolare, vanta il diritto a beneficiare del massimo livello dei fondi pubblici, chi acquista un mezzo incentivato e consegna, al contempo, una vettura della medesima categoria (M1) con dieci o più anni, omologata da Euro 0 ad Euro 4, e di cui risulti proprietario da almeno 12 mesi, oppure che appartenga a un parente col medesimo convivente. Invece, chi non rottama un vecchio veicolo può richiedere, comunque, l’incentivo, ovviamente beneficiando di un importo inferiore.

I fascia

Comprende le vetture con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km, cioè le elettriche pure (o BEV, Battery Electric Vehicle). Il bonus è pari a 2.000 euro per chi rottama, 1.000 per chi non rottama, oltre 2.000 da parte di chi vende. A ciò si aggiunga che è possibile richiedere ulteriori 6.000 euro di ecobonus: per l’effetto, lo sconto, sul prezzo di listino, ove si consegni un’auto da rottamare, arriva fino a 10.000 euro. Qualora non si rottami una vecchia auto, il massimo del bonus è pari a 6.000 euro.

II fascia

Contempla le vetture con emissioni di CO2 tra 21 e 60 g/km di CO2, comprendendovi pure le ibride plug-in (PHEV) e con un prezzo, senza IVA, inferiore a 50.000 euro. Il bonus ammonta, in ipotesi di rottamazione, a 2.000 euro. Invece, per chi non rottama, il bonus statale è pari a 1.000 euro. Per le vetture di II fascia l’ecobonus è più basso rispetto alla I fascia, pertanto il massimo dell’incentivo è pari a 6.500 euro, o 3.500 euro in assenza rottamazione.

III fascia

Nella III fascia sono ricomprese le vetture con emissioni tra 61 e 90 g/km di CO2, a benzina, diesel e alimentate a carburanti gassosi (metano o gpl). Nella fascia in parola risultano comprese anche le vetture cd. mild hybrid, cioè elettrificate ma spinte dal solo motore convenzionale. Qualora si rottami una vecchia auto, il bonus è pari ad 1.750 euro, che scende a 1.000 euro senza la consegna di un veicolo che abbia oltre 10 anni.

IV fascia

I modelli incentivati della IV fascia, al pari della III, devono contemplare un prezzo di listino, senza IVA, di importo non superiore a 40.000 euro. Nella IV fascia rientrano oltre 110 modelli di auto convenzionali con emissioni di CO2 ricomprese tra 61 e 110 g/km con motorizzazioni a benzina, diesel e carburanti gassosi (metano o gpl). L’importo massimo del bonus è pari a 1.500 euro.

ATTENZIONE: Nel momento in cui scriviamo, gli incentivi di III e IV fascia risultano esauriti, ma è in discussione la possibilità di un rifinanziamento.

Procedura per richiedere gli incentivi

Chi intenda beneficiare degli incentivi, dovrà acquistare una nuova vettura, consegnando alla concessionaria venditrice anche quella che vuole rottamare, corrispondendo l’importo per la nuova, scontata degli incentivi. Chi vende, tuttavia, dovrà verificare la disponibilità dei fondi tramite la via telematica, e cioè il portale istituzionale www.ecobonus.mise.gov.it.

Bonus e sconti obbligatori dei venditori per le 4 fasce di emissioni

  • 10.000 euro nella fascia fino a 20 g/km, in caso di rottamazione di un’auto immatricolata prima del 1° gennaio 2010;
  • 6.000 euro nella stessa fascia, ma senza rottamazione;
  • 6.500 euro nella fascia 21-60 g/km, con rottamazione;
  • 3.500 euro nella fascia 21-60 g/km, senza rottamazione;
  • 3.750 euro nella fascia 61-90 g/km, con rottamazione; 2.000 euro nella fascia 61-90 g/km, senza rottamazione;
  • 3.500 euro nella fascia 91-110 g/km, con rottamazione;
  • 1.750 euro nella fascia 91-110 g/km, senza rottamazione.

Incentivi regionali

Alcune Regioni (come il Veneto e la Lombardia) che, nella finalità di promuovere l’acquisto di vetture a basso impatto, e quindi per agevolare la mobilità sostenibile, hanno stanziato ulteriori fondi, che si sommano a quelli statali.

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