Nota a Trib. Benevento, 26 gennaio 2021.
di Antonio Zurlo
L’art. 124bis TUB, in combinato disposto con il modificato art. 12bis l. n. 3/2012, pone a carico del soggetto finanziatore l’onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il c.d. merito creditizio del consumatore, non potendo successivamente e, segnatamente, in caso di inadempimento del debitore, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava quest’ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento.
Nella fase diretta alla concessione del finanziamento è prevista ope legis la necessaria consulenza finanziaria dell’intermediario che, sulla scorta delle informazioni di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore. Esiste, peraltro, una chiara tendenza normativa a sanzionare il comportamento del finanziatore, che abbia agito in violazione del merito creditizio, esplicitata nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e della Insolvenza, nelle norme che non consentono all’incauto finanziatore di proporre opposizione all’omologa e, successivamente, reclamo contro l’omologa del piano (cfr. artt. 68, comma 3, e 69, comma 2, C.d.C.) o dell’accordo (artt. 76, comma 3, e 80, comma 4, C.d.C.), qualora i motivi dell’opposizione o del reclamo riguardino proprio la meritevolezza del debitore finanziato.
A tale ultimo riguardo, non può tacersi dell’introduzione della figura del c.d. “creditore processualmente sanzionato”; nello specifico, al soggetto attivo del rapporto obbligatorio, che abbia colpevolmente determinato (o aggravato) la situazione di sovraindebitamento della propria controparte, anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato, sono indirizzate alcune sanzioni processuali: non può, a titolo esemplificativo, presentare osservazioni al piano, né reclamo avverso l’omologazione, né, tantomeno, far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
Le disposizioni normative de quibus hanno trovato immediata applicazione grazie alla l. n. 176/2020, che ha introdotto il comma 3ter all’art 12 (relativo all’omologazione dell’accordo) e il 3bis all’art 12bis l. n. 3/2012 (relativo all’omologazione del piano).
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