Come da copione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
186 del 10 agosto 2023 il Decreto Legge 10
agosto 2023, n. 104 recante “Disposizioni urgenti a tutela
degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e
investimenti strategici” con il quale arriva la conferma per
la tanto attesa proroga per l’utilizzo del superbonus 110%
relativamente agli interventi eseguiti sugli edifici
unifamiliari.
Decreto Asset/Invetimenti: la struttura
Stiamo parlando di un nuovo provvedimento d’urgenza costituito
dai seguenti 29 articoli suddivisi in 5 capi:
CAPO I MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI
- Articolo 1 (Pratiche commerciali scorrette relative ai prezzi
praticati su voli nazionali) - Articolo 2 (Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe
praticabili) - Articolo 3 (Misure urgenti per far fronte alle carenze del
sistema di trasporto taxi su gomma) - Articolo 4 (Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori
del settore turistico e ricettivo)
CAPO II MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA’
ECONOMICHE
- Articolo 5 (Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo
nella microelettronica e Comitato tecnico per la
microelettronica) - Articolo 6 (Chips Joint Undertaking – partecipazione italiana
ai programmi europei) - Articolo 7 (Poteri speciali per l’utilizzo delle tecnologie
critiche) - Articolo 8 (Rafforzamento del contrasto alla
delocalizzazione) - Articolo 9 (Interventi in materia di opere di interesse
strategico) - Articolo 10 (Misure urgenti nel settore della pesca)
- Articolo 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole)
- Articolo 12 (Misure a favore dei lavoratori dipendenti di
Alitalia – Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner
Spa)
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INVESTIMENTI
- Articolo 13 (Realizzazione di programmi di investimento esteri
di interesse strategico nazionale) - Articolo 14 (Disposizioni urgenti per garantire l’operatività
della società concessionaria di cui all’articolo 1 della legge 17
dicembre 1971, n. 1158) - Articolo 15 (Disposizioni urgenti in materia di servizi di
ormeggio) - Articolo 16 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni
autostradali) - Articolo 17 (Misure urgenti per il trasporto pubblico
locale) - Articolo 18 (Misure urgenti per la realizzazione degli
interventi PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti) - Articolo 19 (Interventi per la messa in sicurezza di tratti
stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali) - Articolo 20 (Disposizioni urgenti in materia di
autotrasporto) - Articolo 21 (Interventi per le attività degli enti locali in
crisi finanziaria) - Articolo 22 (Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e
di rifiuti) - Articolo 23 (Disposizioni urgenti per l’attività di
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE
- Articolo 24 (Misure in materia di incentivi per l’efficienza
energetica) - Articolo 25 (Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti
dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) - Articolo 26 (Imposta straordinaria calcolata su incremento
margine interesse) - Articolo 27 (Estinzioni anticipate dei contratti di credito al
consumo)
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 28 (Disposizioni finanziarie)
- Articolo 29 (Entrata in vigore)
La proroga per il superbonus 110%
Relativamente alla proroga per il superbonus 110%, l’art. 24
(Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica)
dispone l’estensione dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del
termine finale per fruire dell’agevolazione del 110% di cui
all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per gli
interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari per i quali alla
data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno
il 30 per cento.
Dal punto di vista strettamente finanziario, la disposizione in
esame non determina effetti, in coerenza con la proroga precedente
(da marzo a settembre 2023 prevista dal D.L. n. 11/2023, Decreto
Cessioni), in quanto non determina un ampliamento della platea dei
beneficiari, ma concede solo la possibilità di ultimare i lavori
sempre nella stessa annualità.
Entrando nel dettaglio, il citato articolo 24 dispone:
1. All’articolo 119, comma 8-bis , secondo periodo, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 settembre 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
Stiamo parlando, dunque, dei soggetti beneficiari di cui
all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio che hanno
già accesso al superbonus 110% perché al 30 settembre 2022 hanno
già completato e certificato l’esecuzione del 30% dell’intervento
complessivo.
Per questi soggetti sarà possibile portare in detrazione al 110%
le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.
Ecco la nuova versione dell’art. 119, comma 8-bis, secondo
periodo, del Decreto Rilancio:
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del
110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2023, a condizione che alla data del
30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30
per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono
essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
articolo.
Gli effetti della proroga
Una nuova proroga che teoricamente dovrebbe servire per far
completare molti dei cantieri sospesi a causa del blocco della
cessione dei crediti edilizi. Contemporaneamente, infatti, è
arrivata la notizia della riapertura dei canali di acquisto dei
bonus edilizi da parte di Poste Italiane.
Peccato, però, che l’apertura di Poste Italiane sarà riservata
ai privati e per tagli massimi di 50.000 euro. La riapertura,
inoltre, arriverà a ottobre, ovvero quando il Decreto Legge
“Asset/Investimenti” sarà convertito in legge (scadenza 9 ottobre
2023). Da ottobre a fine dicembre 2023, i contribuenti avranno poco
più di due mesi per cedere il credito e ottenere la liquidità per
riprendere i cantieri.
Troppo poco! Considerato, inoltre, che l’intervento medio
sulle unifamiliari è pari a 117.366,29 euro (dato Enea di giugno
2023), difficilmente la proroga e la contemporanea riapertura di
Poste Italiane avranno effetti sui cantieri rimasti invischiati
nella melma normativa del Decreto Rilancio.
Il comparto delle costruzioni attende, dunque, nuovi interventi,
più seri e risolutivi, come ad esempio:
- la riapertura dei canali di acquisto (senza limiti) di Poste
Italiane e Cassa Depositi e Prestiti; - una proroga che consenta la cessione dei primi SAL e il
proseguimento dei cantieri (l’ideale sarebbe arrivare al 31
dicembre 2024 son il superbonus 110% sia per le unifamiliari che
per i condomini).
© Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui