MIMIT: formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa. DECRETO 17 settembre 2024, n. 159. Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa. (24G00176) (GU Serie Generale n.251 del 25-10-2024)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2024
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2024, il Decreto n. 159 del 17 settembre 2024, con il Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d’impresa.
Il fascicolo e’ l’aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.
Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, e’ tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed e’ a questo informaticamente collegato.
Per le loro finalita’ istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all’attivita’ dell’impresa. Non richiedono all’impresa l’attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l’esibizione di documenti conservati nello stesso.
Ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti.
L’acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l’interoperabilita’ tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all’articolo 50-ter del CAD.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui