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Digitalizzazione dell’edilizia: il Codice dei Contratti punta su modellazione informativa e sostenibilità | Articoli #finsubito prestito immediato


Modellazione informativa e nuove normative: come l’architettura digitale sta rivoluzionando i processi edilizi

Il termine «modello» è un termine oggi diffusamente utilizzato anche nel settore della costruzione e dell’immobiliare in tema di digitalizzazione, non solo per altri scopi. Il modello è definito dalla norma IEC 60050-351:2006 come «mathematical or physical representation of a system or a process, based with sufficient precision upon known laws, identification or specified suppositions».

La norma ISO/IEC 20924:2018, relativa all’Internet of Things, lo definisce ancora come «common structure and definitions for describing the concepts, relationships, and behaviour».

La modellazione informativa è, dunque, quella attività, all’interno dei processi di committenza, di progettazione, di esecuzione e di gestione di un bene immobiliare o infrastrutturale, finalizzata a obiettivi specifici, che permette di rappresentare e di schematizzare entità fisiche, esistenti o realizzati, anche tridimensionalmente, configurando entità informative (oggetti) dotati di una propria identità relazionale e di una propria caratterizzazione parametrica, che siano in grado pure di contenere dati alfanumerici. L’obiettivo della modellazione informativa è, dunque, quella di descrivere e di interpretare, anche mediante simulazioni, concetti, relazioni e comportamenti tramite dati e informazioni. Le finalità a cui essa assolve sono molteplici, comprendendo la dimensione temporale, quella economica e finanziaria, quella ambientale, quella circolare, e così via.

Alla modellazione informativa si associa oggi l’integrazione con l’approccio geo-spaziale, basato sui sistemi informativi geografici tridimensionali e sui dispositivi satellitari.

Il D.Lgs. 36/2023, il Codice dei Contratti Pubblici, ha introdotto, avendo come destinatario ultimo la commissione di collaudo tecnico-amministrativo, un nuovo documento, la cosiddetta relazione specialistica sulla modellazione informativa, i cui contenuti analitici sono meglio precisati nelle successive modifiche e integrazioni relative al decreto legislativo stesso.

Tale relazione dovrebbe, invero, accompagnare la produzione e l’aggiornamenti dei modelli informativi disciplinari e aggregati o federati stessi. La questione, evidentemente, conduce a interrogarsi sul significato del collaudo dei modelli informativi, in particolare al termine dei lavori, ma anche, sotto la specie della verifica e della validazione, nel corso della fase ideativa: che cosa implica, tuttavia, tale attività?

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La risposta a una simile domanda non è assolutamente scontata, non fosse altro che per il fatto che non sia corretto considerare le versioni finali dei modelli informativi (racchiuse abitualmente nell’acronimo PIM) al termine dei lavori perfettamente coincidenti con quelle iniziali (definite come AIM) dedicate all’avvio della gestione del bene immobiliare o infrastrutturale oggetto dell’intervento.

Formalmente, si tratterebbe di accertare la conformità e l’adeguatezza di quanto performato dagli affidatari dei contratti pubblici nei confronti di quanto richiesto contrattualmente dalla stazione appaltante e di quanto già proposto dai concorrenti o dai candidati nell’offerta.

L’interrogativo, come si vedrà nelle conclusioni, riguarda l’estensione della verifica di conformità alla gestione dei processi e, infine, dei comportamenti e delle relazioni tra i soggetti coinvolti, perché sempre più, accanto alla modellazione dei dati e delle informazioni, conta la modellazione dei processi stessi: ben presente, peraltro, nella definizione inizialmente proposta. Non si dimentichi che la modellazione informativa sempre più sarà ospitata in ambienti di condivisione dei dati che siano equiparabili alle piattaforme tecnologiche classiche di uso comune, da intendersi quali ecosistemi digitali in cui gli operatori siano letteralmente racchiusi e che sono disciplinate da flussi.

L’impalcato procedurale e processuale convenzionale, definito dalla normativa volontaria a livello internazionale, sovranazionale e nazionale, prevede che le relazioni contrattuali intercorrenti tra le parti in causa siano regolate dal capitolato informativo e dal piano di gestione informativa: colla precisazione che quest’ultimo, oltre a essere un documento di natura dinamica, prevalentemente nel corso dell’esecuzione del contratto attinenti ai servizi di ingegneria e di architettura o ai lavori (ma anche alle forniture, come per il contratto di disponibilità o per quello di locazione finanziaria), potrebbe includere requisiti informativi specifici che l’affidatario (dalla normativa internazionale definito soggetto incaricato principale) rivolga alla propria catena di fornitura (fornitori e sub appaltatori, definiti normativamente come soggetti incaricati).

 

Pano di gestione informativa e capitolato informativo su tre aree: gestionale, organizzativa e tecnica

L’ambito tematico che investe il capitolato informativo e il piano di gestione informativa è fondamentalmente incentrato su tre aree distinte: gestionale, organizzativa e tecnica. Ovviamente, l’area tecnica è quella su cui verte la verifica di conformità relativa agli esiti della modellazione informativa, vale a dire, sui contenuti dei modelli informativi. Purtuttavia, l’area gestionale e quella organizzativa restituiscono le condizioni al contorno entro cui la modellazione informativa avrebbe dovuto darsi e si è effettivamente verificata.

Ciò vale sia nel senso della comprensione degli accadimenti che hanno condotto al risultato finale, in termini di intelligenza del fenomeno, sia della capacità della modellazione di configurare, appunto, i processi, non solo i loro esiti.

La difformità tra ciò che era stato richiesto e previsto e quello che è dato può accadere, ad esempio, perché le modalità iniziali di progettazione adottate, a dispetto dei vincoli contrattuali, sono sviluppate tradizionalmente e solo successivamente trasposte nella modellazione informativa oppure in quanto le dinamiche quotidiane delle lavorazioni in cantiere sono in costante cambiamento e gli aggiornamenti dei modelli informativi si rivelano tardivi.
Nella prima evenienza è palese il carattere di superfetazione che assume la modellazione informativa, privata, perciò, della dimensione del processo.

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Nella seconda eventualità, è chiara la difficoltà di interiorizzare la modellazione informativa nel processo stesso.
Analogamente, nella transizione tra la progettazione esecutiva e quella costruttiva è possibile che l’impresa appaltatrice debba riconfigurare radicalmente i modelli informativi che ha ricevuto per incomparabilità delle logiche seguite, senza che si sia in grado, da parte della stazione appaltante di evitare asimmetrie informative e decisionali.

In questo terzo caso, la tanta decantata collaborazione si infrangerebbe innanzi alla natura costitutiva dei soggetti.

Prescindendo dal dettato legislativo, a rigor di logica, la relazione specialistica potrebbe vedere la luce nel corso della fase interna ed istruttoria dell’investimento pubblico, risalendo persino a risposte a requisiti informativi organizzativi (OIR) e patrimoniali (AIR) formulate nel corso di una negoziazione interna tra le componenti decisionali della stazione appaltante, laddove, a partire da una anagrafica digitale eventualmente basata sui modelli informativi e sui modelli geo-spaziali, si dia una produzione o una riconfigurazione, anche parziale, degli stessi a proposito della redazione del quadro esigenziale e del documento di fattibilità delle alternative progettuali.

In buona sostanza, bisognerebbe riflettere sul momento in cui prenda avvio la modellazione informativa e, di là dei modelli informativi relativi al cosiddetto stato dei luoghi, si potrebbe forse affermare che, come modellazione dei processi e dei modelli di dati, essa inizi sempre in occasione della programmazione degli investimenti pubblici, nella misura in cui la parola «informazione», secondo la norma ISO/IEC 2382:2015, sia «knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas (including concepts) that, within a certain context, has a particular meaning». Analogo discorso varrebbe per il documento di indirizzo alla progettazione, al cui interno dovrebbe risiedere il capitolato informativo.

I propositi che l’affidatario (e, ancor prima, il concorrente o candidato formula nell’offerta di gestione informativa) avanza, in risposta alle richieste presenti nel capitolato informativo, all’interno del piano di gestione informativa, richieste contrattualizzate, dovrebbero, essenzialmente nella fase della progettazione e in quella della realizzazione dei lavori (distinte o meno, a seconda della natura dell’appalto), tralasciando in questa sede i contratti legati ai servizi di gestione dei beni, essere monitorati e controllati in tema di loro stato di avanzamento dagli stessi affidatari professionali e imprenditoriali, nonché da organismi ispettivi (poiché nella progettazione non è prevista alcuna figura di gestore della progettazione o di Design Manager) e uffici di direzione dei lavori o dell’esecuzione: oltreché dal responsabile unico del progetto.

Sotto questo profilo, può sorgere l’interrogativo sulla natura della relazione specialistica, sotto due declinazioni.
La prima di esse riguarda il fatto che, relativamente a ciascuna fase procedimentale, la relazione specialistica debba essere intesa quale documento dinamico in costante o in periodico aggiornamento oppure quale atto conclusivo della fase stessa.

Nel primo caso, essa avrebbe palesemente un carattere gestionale, mentre nel secondo caso assumerebbe un precipuo tono retrospettivo. Il secondo quesito riguarda la potenziale sovrapposizione tra la redazione incrementale relazione specialistica e l’aggiornamento del piano di gestione informativa, qualora essa fosse a esclusivo carico dell’affidatario del contratto pubblico.

D’altro canto, in caso di perizia suppletiva e di variante sostanziale al progetto, anche il capitolato informativo dovrebbe essere rivisto.

Per quanto concerne la fase della progettazione, il responsabile unico del progetto e il responsabile di fase procedimentale, esercitando una attività meta-progettuale con il documento di indirizzo alla progettazione, a seguito della istruttoria praticata per il tramite della verifica del progetto, provvederanno a validarlo o meno (e con esso i modelli informativi), nei confronti delle richieste da essi stesse originariamente formulate.

Ciò, però, comporta che gli affidatari dei servizi di ingegneria e di architettura avranno sviluppato il progetto e configurato i modelli informativi in stretta conformità a quanto specificato e atteso nel documento di indirizzo alla progettazione e nel capitolato informativo da parte del responsabile unico del progetto, del responsabile di fase procedimentale e del coordinatore dei flussi informativi operativo nella struttura di supporto.

La qual cosa implica che il soggetto proponente, ovvero la stazione appaltante, abbia concepito modelli e strutture di dati entro i quali, anche mediante appositi dispositivi di gestione del dato, i progettisti siano stati letteralmente tenuti o costretti ad agire.

In merito alla fase di realizzazione dei lavori, la transizione dalla progettazione esecutiva, dipendente dalla progettualità di committenza digitale della stazione appaltante, verso quella costruttiva, affidata sostanzialmente alle strutture tecniche dell’appaltatore e della sua catena di fornitura, rendono queste ultime il soggetto proattivo (tenuto a proseguire la originaria redazione della relazione specialistica), ma comportano anche un ruolo istruttorio e autorizzativo da parte dell’ufficio di direzione dei lavori, supportato da un coordinatore dei flussi informativi, in ovvio dialogo con quello appartenente alla controparte contrattuale.

Tra le altre cose, il direttore dei lavori e il proprio coordinatore dei flussi informativi divengono, quindi, garanti della conformità (o della difformità, nel frattempo resasi necessaria) dei modelli informativi in costante evoluzione, sino allo stato del come costruito, alla infrastrutturazione originaria dei dati e delle informazioni.

Naturalmente, il governo della modellazione, nella fase della progettazione costruttiva passa a carico dell’impresa appaltatrice o del concessionario, cosicché la questione da dirimere riguarda la capacità della stazione appaltante o dell’ente concedente di ottenere dai progettisti che agiscano per conto del soggetto imprenditoriale la stessa condizione di aderenza ai propri requisiti informativi richiesti e imposti ai propri progettisti in precedenza.

Secondo questa visuale, la verifica di conformità sottesa all’esame della relazione specialistica da parte dei collaudatori equivale a un pronunciamento relativo alla capacità dello stesso responsabile unico del progetto, come ideale project manager, di conservare continuità e coerenza tra la fase ideativa e quella realizzativa, nella prospettiva di quella gestionale.

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In definitiva, il collaudo diviene anche gestionale.

 

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