Con la sentenza n. 21357 emessa in data 26 febbraio 2019, la Corte di Cassazione prosegue nel solco dell’orientamento ormai consolidato in punto di rapporti fra procedura esecutiva e procedura fallimentare, apportando un importante contributo sulla permanenza degli effetti sostanziali del pignoramento e sulle sorti degli atti dispositivi compiuti in pendenza dello stesso, in ipotesi di rinuncia o mancato proseguimento da parte del curatore della procedura esecutiva.
In pendenza di una procedura esecutiva nei confronti della società fallita, il Curatore può continuare a coltivare la stessa e, in tal caso, subentra nella posizione del creditore procedente senza necessità di alcuna manifestazione formale, per come previsto all’art. 107 L.F.
In alternativa, il curatore può perseguire altre forme di esecuzione determinando l’improcedibilità della procedura esecutiva pendente. In tale ipotesi, secondo un orientamento ventennale della Cassazione, il venir meno della procedura esecutiva avviata dal creditore pignorante anteriormente alla dichiarazione di fallimento non comporta alcuna caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento, con conseguente inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal debitore nelle more della procedura esecutiva (Cass. nn. 15103/2005 e 3729/1999).
Quanto sopra comporta un un’eccezione al principio generale della caducazione degli effetti della procedura esecutiva in caso di estinzione della stessa prima dell’avvenuta aggiudicazione o assegnazione, previsto all’art. 632 comma 2 c.p.c., poiché “l’esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento, sicché il curatore può giovarsi dell’inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento”.
Con la sentenza in commento, la Corte, dando seguito al proprio orientamento e adattandolo al caso di specie, in cui la società fallita aveva alienato al terzo acquirente alcuni beni immobili oggetto di precedente pignoramento immobiliare, ha dunque confermato il dispositivo emesso dai giudici di merito, i quali avevano dichiarato l’inefficacia degli atti di alienazione compiuti successivamente alla trascrizione del pignoramento.
Cass., Sez. Civ., 26 febbraio 2019, n. 21357Jessica Cammarano – j.cammarano@lascalaw.com
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