Dopo aver fatto una panoramica sul welfare aziendale e ai suoi impatti in materia previdenziale, l’Istituto si sofferma sui voucher quali strumenti di legittimazione e su una analisi di quei beni e servizi esenti sia da un punto di vista fiscale che previdenziale e su quelli che invece sono da assoggettare alla sola contribuzione previdenziale, nonostante l’esenzione fiscale.
Concetto di welfare e finalità
L’istituto, richiamando la definizione già data dall’Agenzia delle Entrate, definisce il welfare aziendale come l’attribuzione da parte del datore di lavoro ai dipendenti di un insieme di prestazioni, opere e servizi, in natura o sotto forma di rimborso spese, in quanto finalizzate a migliorare la loro vita privata e lavorativa.
Si ricorda che:
– sulla base delle disposizioni del TUIR, alcune opere, servizi ed erogazioni, in deroga al principio della onnicomprensività del reddito e in considerazione della loro connotazione di particolare rilevanza sociale, godono di un regime fiscale e contributivo di favore non concorrendo alla formazione del reddito da lavoro dipendente;
Il regime agevolato sui premi di risultato
La legge di Stabilità 2015 ha reso strutturale la detassazione, ovvero l’applicazione di una tassazione sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali.
L’agevolazione consistente nell’applicazione di una imposta sostitutiva al 10% (5% per le somme erogate nel 2023) che trova applicazione ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili di impresa.
Riguardo alla definizione dei criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, viene fatto rinvio alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale.
Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, e necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva.
La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Il beneficio trova applicazione nel limite annuo di 3.000 euro (inteso come imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva e già al netto del contributo INPS a carico lavoratore) e spetta ai soli lavoratori subordinati del settore privato, che non hanno rinunciato all’agevolazione per iscritto e che nel corso dell’anno precedente hanno percepito un reddito da lavoro subordinato non superiore a 80.000 euro.
Sostituzione del premio di risultato detassato con fringe benefit
Con la circ. 49/2023 l’INPS ha affrontato il tema dell’aspetto contributivo in caso di conversione del premio di risultato detassato in fringe benefit di cui all’art. 51 comma 4.
La facoltà è subordinata alla specifica previsione di tale opzione da parte della contrattazione collettiva (territoriale o aziendale) di secondo livello.
Il legislatore ha infatti, previsto che le somme e i valori di cui al comma 4 dell’art. 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva IRPEF anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme che danno diritto all’agevolazione fiscale.
Beni e servizi |
Valorizzazione |
Autovettura ad uso promiscuo |
Si assume a reddito da lavoro dipendente una % (differenziata in base alla classe di emissione di Co2) dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI |
Prestiti al lavoratore |
Si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. T |
Fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato |
Si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza |
Servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente |
Si assume a reddito, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri |
Tali beni (considerati come reddito da lavoro dipendente e valorizzati secondo i valori convenzionali) sono assoggettati a imposizione ordinaria in base alle norme contenute nel TUIR, anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione delle somme premiali oggetto del suddetto regime tributario agevolato.
Pertanto, l’uso dell’auto aziendale, la concessione di prestiti da parte del datore di lavoro, la messa a disposizione del dipendente dell’alloggio e la concessione gratuita di viaggi ai dipendenti del settore ferroviario, erogati a richiesta del dipendente in sostituzione e nei limiti del valore di premio agevolabile, sono invece assoggettati a tassazione ordinaria assumendo come base imponibile il valore convenzionale determinato dal co. 4 dell’art. 51 del TUIR.
Copyright © – Riproduzione riservata
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui