In tempi di Direttiva Green e uso di energie
da fonti rinnovabili, l’installazione di impianti
fotovoltaici è uno degli interventi più richiesti, oltre
che uno tra i più utilizzati tra gli interventi
trainati nell’ambito del Superbonus
110%.
Una normativa che presenta delle condizioni non solo in termini
di requisiti soggettivi e oggettivi, ma anche limiti sulla
potenza nominale degli impianti e sul limite
massimo di spesa agevolabile.
Fotovoltaico e Superbonus: nuova risposta del Fisco
È il caso di una ONLUS, che intende installare
un nuovo impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW su
un immobile già dotato di un altro impianto fotovoltaico con una
potenza nominale di 217 kW, utilizzando le detrazioni previste
dall’art. 119 del Decreto Rilancio.
Poiché l’edificio è già servito da un impianto fotovoltaico, la
ONLUS ha richiesto, ai fini dell’applicazione del
Superbonus:
- se la soglia limite di 200 kW debba essere verificata sulla
sola potenza del nuovo impianto o se debba considerare anche la
potenza del precedente; - come effettuare il calcolo del tetto massimo di spesa
agevolabile con l’aliquota del 110% per l’intervento di
installazione dell’impianto fotovoltaico, secondo quanto previsto
dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Impianti fotovoltaici: limiti per l’utilizzo del Superbonus
110%
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta
del 10 ottobre 2024, n. 199, ha preliminarmente
ricordato che:
- ai sensi del comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio
spetta la detrazione del 110% per le spese documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
di cui ai commi 1 e 4, in relazione all’anno di sostenimento della
spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro
2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico e che, «in caso di interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni
kW di potenza nominale». - ai sensi del comma 16- ter, per gli interventi di installazione
di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità
immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi
sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di
Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità
di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200
kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.
Resta fermo che l’applicazione di tale disposizione è comunque
subordinata a una duplice condizione:
- l’installazione degli impianti va eseguita congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di efficienza energetica o antisismici
”trainanti” indicati ai commi 1 e 4 del citato articolo 119; - vi deve essere la cessione in favore del GSE dell’energia non
autoconsumata in sito, ovvero non condivisa per l’autoconsumo.
Non solo: il comma 16-ter non indica che, ai fini della verifica
della soglia limite di 200 kW, si debba tenere conto di eventuali
impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto
installato, specificando che il limite massimo di spesa
agevolabile di 96mila euro va commisurato “all’intero
impianto”.
Ne consegue, dunque, che, l’Istante, nel presupposto di aver
depositato la CILAS di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 del
decreto Rilancio prima dell’entrata in vigore del D.L. n.
39/2024 (convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2024, n. 67), potrà, nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti
i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 10-bis dello
stesso art. 119, fruire del Superbonus (nella modalità alternativa
del c.d. ”sconto in fattura” di cui al successivo articolo 121,
comma 1, lettera a), per l‘installazione di un ulteriore
impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.
Calcolo del limite di spesa
Per quanto riguarda il calcolo del limite massimo di spesa
agevolabile, l’Agenzia ha confermato che, ai sensi del comma
10-bis, il limite massimo di spesa agevolata con l’aliquota del
110% riferito all’intero impianto vada moltiplicato «per il
rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli
interventi […] e la superficie media di un’unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle
Entrate».
Pertanto, in caso di installazione di un impianto fotovoltaico
di 200 kW di potenza nominale su un edificio D/4 cui, a titolo
esemplificativo, corrispondono 10 unità immobiliari abitative
“figurative”, l’importo massimo agevolabile fruendo del Superbonus
con l’aliquota del 110% per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro
x 200 kW di potenza).
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