Cambia di nuovo tutto nelle aree colpite dal
sisma in termini di contributo per la
ricostruzione: chi vi ha rinuniciato preferendo il c.d.
“Superbonus rafforzato” potrà invece ripensarci e presentare
istanza fino al 30 settembre 2024.
Contributo per la ricostruzione: ok al ripensamento
La conferma arriva con l’Ordinanza
del Commissario alla Riparazione e Ricostruzione sisma del 26
giugno 2024, n. 190, “Riapertura dei termini di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), dell’Ordinanza n. 142 del
30 maggio 2023”, che riapre i termini, chiusi il 31 marzo 2024
con l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024, convertito con legge
n. 67/2024, per la richiesta del contributo per la ricostruzione,
alternativo all’accesso al c.d. “Superbonus rafforzato”.
In particolare, come si legge nell’Ordinanza, l’art.
1, comma 1, lett. b) e c) del decreto-legge n. 39 del 2024, ha
abrogato il comma 3-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 16
febbraio 2023, n. 11 e inserito il comma 3-ter.1,
secondo cui ““3-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma 1 non
si applicano agli interventi di cui all’ articolo 119, commi 1-ter
e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , effettuati
in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici
verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6
aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze
o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 . La
deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400
milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario
straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato
con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’ articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le funzioni ad esso
attribuite ai sensi dell’ articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229 , e gli Uffici speciali per la ricostruzione,
costituiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , ciascuno per il
territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto
limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone
il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al
presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili nel
Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
ministri”.
Superbonus: lo stop alle opzioni alternative anche in
aree sisma
Il provvedimento ha di fatto eliminato la facoltà di usufruire
del Superbonus “rafforzato” in alternativa al contributo della
ricostruzione mediante le opzioni di sconto in fattura e cessione
del credito.
Da qui la decisione della Struttura commissariale, d’intesa con
le Regioni del cratere 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) per
la concessione di un ulteriore periodo, il cui termine è fissato al
30 settembre 2024, per presentare la richiesta del contributo
finalizzato alla ricostruzione.
In questo caso, i soggetti legittimati possono, contestualmente
alla trasmissione della revoca della dichiarazione di rinuncia al
contributo, integrare o regolarizzare la domanda per la
riparazione dei danni lievi mediante la presentazione di
specifica variante da depositare all’interno del fascicolo
originario.
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