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Pignoramenti immobiliari: l’imposta di registro passa dal 9% a 200 euro per il caso di acquisto di una casa a un’esecuzione forzata immobiliare, se rivenduta entro due anni.

Chi compra una casa all’asta giudiziaria non paga più l’imposta di registro al 9%: il bonus fiscale per chi acquista case nel corso di una procedura esecutiva (pignoramento immobiliare) è stato pubblicato, due giorni fa, in Gazzetta Ufficiale ed è, quindi, operativo: in particolare, il cosiddetto decreto “Salva banche” [1] prevede l’abolizione dell’imposta di registro al 9% che viene sostituita con un’imposta fissa di 200 euro. La nuova normativa, contenuta in un decreto legge, è già entrata in vigore (per sua stessa previsione, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Abolizione dell’imposta di registro per le aste

Per chi acquista un immobile all’asta giudiziaria è prevista l’abolizione dell’imposta di registro che, normalmente, è fissata nella misura del 9%. Al suo posto si deve pagare un’imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Per esempio, su un immobile pagato all’asta 500 mila euro, non si dovrà corrispondere all’erario 45 mila euro, ma solo 200 euro. Il risparmio di imposta è netto ed evidente.

Obbligo di rivendere l’immobile entro 24 mesi

L’unica condizione per usufruire della riduzione dell’imposta di registro è la seguente: il contribuente deve dichiarare, all’atto dell’acquisto, che intende rivendere l’immobile entro due anni. Se non lo fa, l’erario potrà recuperare l’imposta inizialmente non pagata; inoltre scatterà una sanzione amministrativa

del 30% oltre agli interessi di mora.

Chi può godere dell’agevolazione?

Possono usufruire dell’agevolazione tanto le persone fisiche che le persone giuridiche. Quindi tanto un privato, quanto una società o la stessa banca che ha pignorato l’immobile e lo ha poi messo all’asta può riacquistarlo, scontando l’imposta di registro e, così, limitando la propria perdita per il mancato pagamento del mutuo. La legge, però, non vieta alla banca di rivendere il bene allo stesso debitore: forse una lacuna che potrebbe dare luogo ad abusi.

Può godere dell’agevolazione chi acquista un bene all’asta giudiziaria entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Tuttavia, se il bonus dovesse sortire gli effetti sperati (quello di incentivare la vendita degli immobili soggetti a pignoramento e, nello stesso tempo, riavviare il mercato immobiliare) potrebbe essere rinnovato per gli anni a seguire.

Non si dovrà attendere più i ribassi

L’incentivo mira a limitare le procedure esecutive eccessivamente lunghe in cui, pur a fronte della presenza di interessati all’acquisto, si tende sempre ad attendere un ulteriore ribasso, alla ricerca dell’affare perfetto.

C’è anche da dire che pende in Parlamento un progetto di riforma delle esecuzioni forzate immobiliari secondo cui il numero massimo di aste che il giudice può disporre sarà di quattro. Se neanche al quarto tentativo (con offerta libera) l’immobile dovesse essere venduto, il tribunale dovrà dichiarare estinto il pignoramento. Sul punto leggi l’approfondimento “Aste: dopo 4 tentativi il pignoramento si estingue”.

Riportiamo qui di seguito il testo della legge

Art. 16.

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all’artico- lo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’

acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all’articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione finanziaria.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l’anno 2016.

5. All’articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

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