La banca deve segnalare l’insolvenza alla Centrale rischi anche se ci sono solo difficoltà economiche.
Chi ha un conto sconfinato, un mutuo ipotecario, un finanziamento di altro genere o qualsiasi debito con una banca farebbe bene a pagare regolarmente le rate perché, in alternativa, potrebbe scattare la segnalazione alla Centrale rischi della banca d’Italia. Ma attenzione: la banca non è legittimata al “marchio infame” già solo per un semplice ritardo o per l’omesso pagamento di una o poche rate. La segnalazione deve scattare solo in presenza di una accertata insolvenza. Insolvenza che non deve necessariamente essere quella – più grave e irreversibile – che è l’anticamera del
fallimento, ma è sufficiente che si concretizzi in una grave difficoltà economica ossia di non facile soluzione.
È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Caltanissetta con una recente sentenza [1].
La circolare del 1991 della Banca d’Italia, che stabilisce le condizioni per la segnalazione alla Centrale rischi, parla di insolvenza del debitore; ma questo concetto – si legge nel provvedimento in commento – non coincide con la nozione prevista dalla legge per l’apertura del fallimento, ma riguarda ogni stima negativa della situazione economico-patrimoniale del debitore. Dunque, è sufficiente il semplice “rischio” (purché oggettivo e fondato) di insolvenza a giustificare la comunicazione alla banca dati dei cattivi pagatori.
In passato diversi tribunali hanno chiarito che la semplice difficoltà economica non giustifica la segnalazione alla Centrale rischi (leggi la guida: “Segnalazione Centrale rischi: quando illegittima”). Questo aspetto viene confermato dalla sentenza in commento che, infatti, richiede non una difficoltà economica temporanea, ma una difficoltà
grave.
Il concetto di insolvenza necessario per la segnalazione alla Centrale Rischi – precisa la Corte d’Appello siciliana – consiste in una valutazione negativa della situazione economico-patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di “grave difficoltà economica”. Di conseguenza, in questa valutazione non si deve fare “alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”.
La segnalazione può essere effettuata solo a seguito di una valutazione complessiva del cliente, non limitata alla considerazione del mero ritardo nel pagamento. Potrebbe, per esempio, essere sintomatico di una grave difficoltà economica il comportamento del debitore, protratto per lungo tempo, di assenza di movimentazioni sul conto corrente, il che dimostrerebbe che la situazione d’insolvenza.
Non rileva neanche il fatto che il debitore si sia dichiarato disposto ad adempiere o, al contrario, abbia manifestato motivi di contestazione del credito da parte della banca (per esempio, la presenza di anatocismo o di usura bancaria).
Ovviamente è richiesto che il creditore abbia costituito in mora il debitore con una diffida ad adempiere e che, dalla stessa raccomandata, sia decorso un tempo sufficientemente ampio per consentire al cliente di provvedere a sanare la propria posizione. È inoltre necessario l’invio del preavviso al cliente moroso.
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