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Spettacoli ambulanti e mestieri girovaghi: il TULPS e le altre leggi, i regolamenti locali, i divieti, la disciplina nelle grandi città, la Siae, il trattamento fiscale dei compensi, le multe e i reati.

Capita spesso di vedere in giro cantanti, musicisti, ballerini e danzatori, street-band, intrattenitori, clown, giocolieri, prestigiatori, mimi e figuranti, pittori e ritrattisti, writers, “madonnari” e body-painters, acrobati, equilibristi, burattinai e tante altre categorie di artisti di strada: alcuni sono molto bravi, dei veri e propri talenti, altri un po’ meno, ma in tutti i casi quali sono le regole per esibirsi legalmente nelle pubbliche vie e piazze?

Non stiamo parlando di mestieri pericolosi o di attività nocive, salvo casi eccezionali; eppure il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – il famigerato TULPS, nato nel 1931, in piena epoca fascista, e in parte ancora vigente – disciplina con attenzione i cosiddetti «mestieri girovaghi», sottoponendoli a una rigorosa disciplina.

Nel 2001 la normativa è stata ammorbidita e semplificata: le funzioni di vigilanza e rilascio dei permessi necessari per le esibizioni degli artisti da strada sono state demandate ai Comuni, che hanno adottato propri regolamenti vigenti nei rispettivi territori.

Così il quadro attuale è variegato, a macchia di leopardo, perché alcuni regolamenti locali sono molto stringenti, specialmente in alcune grandi città o nei paesi turistici, mentre in altre zone parecchi Comuni non hanno adottato una specifica disciplina delle esibizioni degli artisti di strada.

Gli artisti di strada nel TULPS e nelle leggi vigenti

Il TULPS all’articolo 121 vietava, in generale, il mestiere ambulante di «saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza e mestieri analoghi» e prevedeva l’obbligo di iscrizione degli artisti di strada in un apposito registro tenuto presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato, Stazione dei Carabinieri o Questura), che poteva negarla a «persone ritenute capaci di abusarne».

Questa severa norma è stata abolita nel 2001 (art. 6 D.P.R. n. 311/2001) salvo che per il divieto – tuttora perdurante – di esercizio del «mestiere di ciarlatano».

Un Decreto ministeriale del 28 febbraio 2005 ha inserito le esibizioni degli artisti da strada in spazi aperti al pubblico nell’ambito delle «attrazioni di spettacolo viaggiante», a condizione che per tali attività non venga richiesto il pagamento di un biglietto o un corrispettivo per l’esibizione, lasciando quindi ammessa soltanto la possibilità di ricevere offerte libere da parte degli spettatori.

In particolare, tale norma parla di: «Attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in forma itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti»; tutto ciò a condizione che il numero degli artisti scritturati nell’attività sia inferiore a 8 e il numero di rappresentazioni eseguite nell’anno non superi le 150.

Il Ministero dell’Interno, con una nota del 6 febbraio 2008, ha chiarito che ora «la materia rientra fra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana…. prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale».

Insomma: da questi provvedimenti si desume che il vecchio TULPS per gli artisti di strada non vale più (salvo il caso dei “ciarlatani”) e di conseguenza non c’è bisogno di munirsi preventivamente della licenza di pubblica sicurezza per esercitare l’attività; tutta la disciplina è demandata a livello locale e dunque bisogna rispettare disposizioni previste nei regolamenti vigenti, a partire dalla comunicazione preventiva, che è generalmente richiesta per esibirsi, indicando la data gli orari e il luogo. A ciò si aggiungono l’imposizione fiscale e la normativa penale: ci occuperemo di entrambi questi aspetti nel prosieguo.

Infine, una legge nazionale, la n. 175 del 22 novembre 2017, ha riconosciuto espressamente l’apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani, e molti Comuni hanno recepito questa impostazione, promuovendo le loro attività artistiche nell’ambito dei rispettivi territori. In alcuni casi agli artisti di strada viene riconosciuto, ai sensi del D.M. 12.11.2007 e delle delibere comunali, un contributo pubblico e/o un rimborso delle spese sostenute per esibirsi.

Artisti di strada: i principali divieti

Salvo eccezioni previste nei regolamenti locali, gli artisti di strada non possono esibirsi nei seguenti luoghi, occasioni e circostanze:

  • davanti alle chiese negli orari di svolgimento delle funzioni religiose;
  • in prossimità di strutture sanitarie e socio-assistenziali (ospedali, cliniche, case di cura e di riposo, Rsa, ecc.);
  • nelle strade aperte alla circolazione veicolare, per evidenti ragioni di sicurezza stradale, e in tutti i punti tali da ostacolare il transito, anche pedonale (è possibile, invece, esibirsi sui marciapiedi, ove presenti);
  • vicino alle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari di svolgimento delle lezioni;
  • nelle aree (piazze, parchi, ville e monumenti) sottoposte a vincoli architettonici, storici, archeologici, culturali e paesaggistici;
  • in generale, negli orari compresi tra le ore 22:00 e le ore 09:00 (vi sono però numerose deroghe a questo limite nelle località turistiche e nella stagione estiva, stabilite dai provvedimenti comunali).

Inoltre, di regola le soste per le esibizioni non devono protrarsi per più di 60 minuti, anche qui con le eventuali eccezioni previste nei regolamenti comunali e negli specifici provvedimenti che possono autorizzare determinati intrattenimenti e spettacoli degli artisti da strada in alcuni luoghi anche per intere giornate.

Infine, molti regolamenti prevedono – per evitare affollamenti nei punti più ambiti – una determinata distanza dagli altri artisti di strada, solitamente di almeno 10 metri e che in alcuni casi può arrivare a 25 metri e oltre.

La violazione di queste disposizioni è punita ai sensi dei regolamenti comunali – con multe che possono raggiungere e superare i 1.000 euro – o, in mancanza di previsioni specifiche, in base all’articolo 666 del Codice penale, (reato depenalizzato nel 1999), che punisce «chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione», con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 1.549 euro.

La regolamentazione locale degli artisti di strada

Molte città hanno adottato regolamenti specifici per le esibizioni degli artisti di strada. Ad esempio:

  • a Roma bisogna iscriversi in un registro e una recentissima ordinanza vieta le esibizioni nelle zone centrali e nevralgiche della città, come via Condotti e via del Corso (dove qualche anno fa si esibivano i Maneskin agli esordi);
  • a Milano esiste un apposito ufficio comunale per gli artisti di strada, che rilascia nulla osta e autorizzazioni per le loro esibizioni, con possibilità di prenotazione per coloro che si registrano in un elenco, e con rilevazione delle presenze tramite un servizio di geolocalizzazione;
  • a Napoli non è prevista un’autorizzazione preventiva per gli artisti di strada che si esibiscono «in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione», bensì ricevendo solo le offerte libere “a cappello” degli spettatori, durante o dopo l’esibizione;
  • a Bologna c’è un sistema di registrazione online degli artisti da strada sul sito comunale (basta mandare un documento di identità, una breve bio con il repertorio e un video dimostrativo): a registrazione avvenuta ci si può esibire nei luoghi consentiti (indicati in un’apposita tabella) prenotandosi online sulla piattaforma.

Non possiamo proseguire ulteriormente questa elencazione esemplificativa dei regolamenti sugli artisti di strada vigenti in tutti i Comuni italiani: il consiglio è quello di reperirli sull’albo pretorio del Comune di interesse, liberalmente consultabile su Internet. Tieni presente che molti Comuni non hanno un regolamento apposito sulle esibizioni degli artisti di strada, ma sono quasi sempre dotati di un regolamento di Polizia Urbana, che solitamente comprende anche alcune disposizioni riferite a queste attività.

Se nel Comune selezionato il regolamento specifico manca, e non vi è neppure una legge regionale quadro (attualmente, ne sono dotate il Lazio, il Piemonte e la Puglia), allora dovrà applicarsi la normativa generale nazionale che abbiamo descritto nei paragrafi precedenti.

Artisti di strada e SIAE

I cantanti e musicisti da strada che utilizzano composizioni non proprie e coperte dal diritto d’autore – il tipico caso è quello delle cover di cantanti famosi – devono pagare la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori).

La SIAE offre agli artisti di strada formule convenzionate e vantaggiose rispetto a quelle valevoli per altre categorie, come il permesso per suonare, valevole da 6 mesi a un anno, per un prezzo forfettario a partire da 70 euro più Iva.

Non sono soggetti a diritti SIAE le musiche open, senza licenza e dunque liberamente riproducibili.

Artisti di strada: quali tasse?

Veniamo ora al trattamento fiscale degli incassi. I compensi degli artisti da strada sono costituiti, generalmente, dalle offerte spontanee dei passanti e del pubblico. A livello civilistico, si tratta di donazioni di modico valore, non soggette a particolari formalità: basta la consegna del denaro.

A livello fiscale, però, tali importi andranno indicati nella dichiarazione annuale dei redditi e sono soggetti alla ordinaria tassazione Irpef, con aliquote del 23% fino a 28mila euro, del 35% per la parte compresa tra 28mila e 50mila euro e del 43% per la porzione eccedente i 50mila euro annui. Per le singole dazioni che superano l’importo di 77,46 euro, l’artista di strada è anche tenuto a rilasciare una ricevuta di compensi per prestazioni occasionali, con marca da bollo di 2 euro.

Attenzione: se l’attività di artista di strada viene svolta in forma organizzata e continuativa, anziché occasionale, diventando così una stabile fonte di guadagno, occorre munirsi di partita IVA ed emettere fattura per i compensi percepiti, altrimenti si è considerati evasori totali e scattano pesanti sanzioni sugli incassi occultati al Fisco. Fino a 85mila euro è possibile accedere al regime forfettario, con flat tax (imposta sostitutiva dell’Irpef) del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività. Se l’ammontare annuo dei ricavi supera i 5.000 euro scatta anche l’obbligo di iscrizione e versamento dei contributi previdenziali all’Inps.

A livello locale, non va dimenticata la TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) che colpisce gli artisti da strada in occasione delle loro esibizioni su suolo pubblico, e va versata al Comune per gli importi stabiliti dai regolamenti territoriali. Molti Comuni esentano in partenza dalla TOSAP gli artisti di strada che compiono brevi esibizioni, sostando solo pochi minuti e senza alcun tipo di palcoscenico o altre strutture fisse e ingombranti; altri Comuni esonerano dalla TOSAP gli artisti che occupano uno spazio estremamente ridotto, ad esempio mezzo metro quadro, con la loro sola persona.

Artisti da strada: quando l’esibizione è reato

Attenzione al rumore provocato dallo spettacolo ambulante: se supera le normale soglie di tollerabilità (ad esempio, un trattenimento con casse e altoparlanti che diffondono canti e musiche ad elevato volume in orario notturno nella piazza di un centro abitato), scatta il reato di disturbo alla quiete pubblica, previsto dall’articolo 659 del Codice penale.

Mentre il primo comma di questa norma contempla la condotta di chi «mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, disturba le occupazioni o il riposo delle persone», il secondo comma di questa norma punisce proprio chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità», quindi bisogna rispettare anche i limiti imposti dai regolamenti vigenti nel territorio comunale dove avviene l’esibizione.

È una contravvenzione punita, nel primo caso (rumori eccessivi) con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda fino a 309 euro, e nel secondo caso (violazione delle disposizioni o delle prescrizioni) con la sola ammenda, da 103 a 516 euro.

In un caso, la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di alcuni artisti di strada che suonavano il violoncello con degli altoparlanti (puoi leggere i dettagli della sentenza nell’articolo “Che rischio se suono per strada?”).

 

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