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Nell’articolo di oggi parleremo di Assegno di inclusione e contributo per il mutuo, per vedere quando e se spetta questa quota dell’importo (scopri le ultime notizie sul Rdc e sui bonus attivi in italia. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

A chi spetta l’Assegno di inclusione?

L’Assegno di inclusione (Adi) è la misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2024. La prestazione è destinata solo alle famiglie con almeno un componente minorenne, disabile, over 60 o preso in carico dai servizi sociali per una condizione di grave disagio bio-psico-sociale.

L’Adi si compone di due quote ben distinte per quanto riguarda gli importi. La quota A rappresenta un incremento al reddito familiare, il cui ammontare varia in base alla composizione del nucleo.

Al contrario, la quota B è dedicata esclusivamente ai nuclei familiari che vivono in affitto e ha lo scopo di contribuire alla copertura dei costi mensili del canone di locazione.

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Al momento l’Assegno di inclusione, a differenza del Rdc, non prevede nessuna quota destinata alle famiglie che hanno un mutuo prima casa sulle spalle per l’acquisto della propria abitazione. La quota B è destinata esclusivamente al pagamento del canone di locazione e non della rata del mutuo.

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Assegno di inclusione e contributo per il mutuo: quando spetta?

Il Decreto Lavoro (DL 48/2023, art. 3, comma 1), che ha introdotto la misura, si esprime in questo modo a proposito dell’utilizzo degli importi dell’Assegno di inclusione, in relazione alla quota B:

il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato ai fini dell’ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui, ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.”

Nel Decreto Lavoro non si fa alcuna menzione del possibile pagamento del mutuo, anzi viene specificato che questi importi sono destinati esclusivamente al pagamento del canone di locazione se i beneficiari sono in affitto.

Nonostante la normativa dell’Assegno di inclusione sia già delineata e la misura non richieda perciò un decreto attuativo per l’entrata in vigore, si tratta comunque di una prestazione che sarà attivata solo nel 2024. Di conseguenza, eventuali aggiustamenti alla normativa potrebbero essere attuati in sede di circolare INPS. Ma al momento, lo ripetiamo, il regolamento dell’Assegno di inclusione non prevede nessun contributo per il pagamento della rata mutuo.

Quali sono gli importi dell’assegno di inclusione

Gli importi della Quota B dell’Adi per l’affitto

La quota B, che è destinata solo al pagamento dell’affitto e non al mutuo, prevede una somma fissa identica sia per l’Assegno di inclusione che per il Reddito di cittadinanza. Questo importo copre integralmente il costo dell’affitto fino a un massimo di 3.360 euro all’anno.

Tuttavia, nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da individui di età pari o superiore a 67 anni, affetti da grave disabilità o non autosufficienti, la soglia massima per la copertura dell’affitto viene ridotta a 1.800 euro.

Gli importi della Quota A dell’Adi (integrazione del reddito)

La quota A dell’Assegno di inclusione rappresenta un contributo mensile volto ad integrare il reddito familiare.

La sua erogazione è infatti finalizzata a garantire che il reddito familiare dei beneficiari raggiunga i 6.000 euro all’anno, calcolati sulla base di un nucleo familiare con reddito zero e composto da una sola persona. Questa soglia viene aumentata a 7.560 euro nel caso di nuclei familiari costituiti esclusivamente da individui di età pari o superiore a 67 anni o persone in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi importi possono variare in base alla situazione familiare, aumentando se ci sono altri membri vulnerabili nella famiglia e diminuendo se la famiglia dispone di qualche fonte di reddito.

Le somme dell’Assegno di inclusione differiscono infatti in base alla specifica composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo dei beneficiari.

Per una comprensione completa delle somme spettanti e delle modalità di calcolo, è possibile consultare informazioni dettagliate e un prospetto completo nel nostro articolo dedicato agli importi dell’Assegno di inclusione. Qui troverete tutte le spiegazioni necessarie relative al calcolo dell’assegno, tenendo conto delle diverse dinamiche familiari e dei livelli di reddito.

Quali sono i requisiti per richiedere l’Assegno di inclusione?

L’Assegno di inclusione è un beneficio altamente selettivo, poiché richiede ai beneficiari di soddisfare una serie di requisiti simultaneamente, che spaziano dalla cittadinanza, alla residenza e al soggiorno, fino ai requisiti relativi a ISEE, reddito e patrimoni.

Requisiti soggettivi, di cittadinanza, residenza e soggiorno

Innanzitutto, per poter accedere all’Assegno di inclusione, è fondamentale soddisfare dei requisiti legati alla cittadinanza, residenza e soggiorno, nonché ad alcuni criteri soggettivi, che sono questi:

  • essere cittadino dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo;
  • il requisito dei 5 anni di residenza è esteso a tutti componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza dell’Assegno di inclusione.
  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

Requisiti ISEE e di reddito

Di seguito sono elencati i requisiti economici (ISEE e reddito familiare) richiesti per presentare domanda per l’Assegno di inclusione:

  • un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia di reddito familiare è invece fissata in 7.560 euro annui, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Requisiti patrimoniali (mobiliare e immobiliare)

Per concludere, i beneficiari dell’Adi devono attenersi a condizioni relative al patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, che comprendono:

  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini IMU non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo; tali massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

FAQ: Domande frequenti sull’Assegno di inclusione

Cosa è cambiato per l’Assegno di inclusione a giugno 2023?

A giugno 2023 sono state introdotte alcune modifiche all’Assegno di inclusione. È importante tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione prenderà il posto del Reddito di cittadinanza. Le modifiche riguardano l’obbligo per il percettore attivabile al lavoro di accettare la prima offerta congrua di lavoro.

Chi può beneficiare dell’Assegno di inclusione se ha più di 60 anni?

Le persone che hanno superato i 60 anni di età, hanno un ISEE di massimo 9.360 euro e rispettano i requisiti di reddito e patrimoni, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione.

Ci sono differenze tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione?

Le differenze sostanziali tra la Pensione di Cittadinanza e l’Assegno di inclusione riguardano il calcolo degli importi spettanti. Per il resto i requisiti di età e le condizioni economiche restano pressoché invariati.

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