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Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal rateizzo delle cartelle esattoriali. Se ti trovi in questa fattispecie, hai a disposizione comunque la possibilità di chiedere una riapertura dei termini. Tutte le info sulla procedura da seguire in questo contributo. 


In linea generale se hai ricevuto una cartella di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione hai 60 giorni di tempo dalla notifica per provvedere al pagamento della stessa. Il pagamento può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente, a scelta del contribuente. La decadenza dal rateizzo si verifica quando il contribuente non effettua il pagamento di cinque rate, anche non consecutive, del rateizzo.

La cartella di pagamento è un documento che contiene i ruoli relativi al mancato versamento di imposte e tasse erariali, contributi INPS e INAIL, o tributi locali. Una volta che ti è stata notificata una cartella esattoriale nei 60 giorni di tempo dalla notifica hai la possibilità di provvedere al pagamento, oppure chiedere l’annullamento o la sospensione del documento. La scelta che hai a disposizione è molto importante. Se non sai prendere la giusta decisione in autonomia, è di fondamentale importanza che tu ti faccia assistere da un dottore Commercialista esperto. La scelta, infatti, se provvedere al pagamento o meno della cartella ha delle conseguenze importanti.

Se stai cercando informazioni su come evitare la decadenza dal rateizzo di una cartella esattoriale, sei nel posto giusto. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le principali cause della decadenza dal rateizzo. Continua a leggere per scoprire come evitare la decadenza dal rateizzo di cartelle esattoriali e mettere fine alle tue preoccupazioni finanziarie

Il pagamento di una Cartella di pagamento

Se hai deciso che l’importo richiesto nella cartella esattoriale è effettivamente dovuto, l’unica soluzione è quella di provvedere al pagamento. Come ti ho indicato la regola generale prevede che il pagamento della cartella esattoriale debba essere effettuato in un unica soluzione. Questo, nel termine di 60 giorni dalla notifica del documento. Il pagamento può essere effettuato operativamente attraverso la presentazione in banca o alla Posta del Bollettino allegato alla cartella. In alternativa puoi recarti di persona presso uno degli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossione e provvedere al pagamento in contanti, oppure con assegno circolare. Accanto al pagamento della cartella in unica soluzione è possibile anche scegliere per una forma di pagamento rateale. Infatti, nel caso in cui tu non riesca a pagare la cartella esattoriale in unica soluzione puoi presentare istanza all’Agenzia per chiedere un pagamento rateale.

È infatti possibile chiedere una rateazione ordinaria fino a 72 rate mensili (di importo superiore a 50 euro). Oppure, in casi particolari, di incapienza, è possibile arrivare a chiedere un piano di rateazione straordinario in 120 rate mensili.

La rateazione in 72 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro

Per i debiti iscritti a ruolo di importo fino alla soglia di 120.000 puoi presentare istanza per la dilazione del debito fino a 72 rate mensili. La richiesta può essere presentata da te, oppure, incaricando un intermediario, come ad esempio il tuo Commercialista di fiducia. Per il piano di rateazione ordinario, in massimo 72 rate mensili, non è prevista alcuna documentazione aggiuntiva da allegare all’istanza.

Per importi fino a 120 mila euro, puoi ottenere la rateizzazione fino a 72 rate:

  • Direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata;
  • Compilando il modello R1 – pdf da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione. In questo caso, non avrai alcun adempimento ulteriore da effettuare e potrai chiedere liberamente la rateazione anche di più cartelle esattoriali che ti sono state notificate. Nella richiesta di rateazione hai facoltà di scelta tra:

  • Un Piano di rateazione a rate costanti;
  • Un Piano di rateazione rate crescenti: nel caso tu voglia pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizione economica.

Per la richiesta del numero di rate ottenibili è necessario tenere presente che l’importo minimo di ogni rata mensile non può essere inferiore a €. 50,00. Concorrono a determinare la soglia di 120.000 euro oltre alle somme per cui si richiede la nuova rateazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. In caso di superamento della soglia sopra indicata il contribuente è chiamato a documentare la comprovata difficoltà legata alla congiuntura economica.

La rateazione in 72 rate mensili per debiti superiori a 120 mila euro

er importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando domanda tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello, allegando la certificazione relativa all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del tuo nucleo familiare, per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ai fini della concessione del piano.

La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.

Per ottenere un piano ordinario, fino a un massimo di 72 rate (6 anni), con rate costanti o crescenti, utilizza il modello R2 – pdf.

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

La rateazione straordinaria della cartella esattoriale fino a 120 rate mensili

e non sei nella condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, puoi ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.

I requisiti per ottenere un piano straordinario sono stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.

Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa situazione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del tuo nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l’Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.

Con la sola presentazione dell’istanza non viene invece meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR n. 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19).

In questo caso, puoi presentare una domanda di rateizzazione, tramite gli specifici 
indirizzi pec
 riportati nel modello R4 – pdf, dichiarando di trovarti in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla tua responsabilità.

Sarà necessario allegare la certificazione relativa all’ISEE del tuo nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ipotesi di decadenza dalla rateazione di una cartella esattoriale

La decadenza dalla rateazione avviene in caso di:

  • Inadempienza, mancato pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”);
  • Assoggettamento del richiedente ad una procedura concorsuale;
  • Decesso del richiedente;
  • Società cancellate dal registro delle imprese.

Al verificarsi delle condizioni di decadenza, l’Agente della riscossione può riprendere le azioni di recupero normativamente consentite.

La “decadenza per inadempienza” si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell’istanza, indipendentemente dalla tipologia dell’istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

  • Per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale“);
  • Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori“);
  • Per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • Per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

  • Per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all’istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • Per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La decadenza dal beneficio della rateizzazione di uno o più carichi non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

L’aspetto che devi tenere maggiormente presente è che fino a quando non sei decaduto non possono essere avviate azioni esecutive da parte dell’Agente della riscossione. Questo significa che le azioni cautelari, come pignoramenti, ed esecutive non possono avere luogo fino alla decadenza dalla rateazione. Tuttavia, una volta che sei decaduto, non tutto è perduto è sempre possibile pensare ad una riammissione dei termini.

Ipotesi di riammissione alla rateazione

Se hai accertato la tua decadenza dalla rateazione, non tutto è perduto. Tuttavia saldi integralmente l’importo delle rate scadute, hai l’opportunità di chiedere ad Agenzia delle Entrate riscossione l’ottenimento di un nuovo piano di dilazione e di riprendere i pagamenti.

Per il contribuente riuscire a restare in regola con i pagamenti è fondamentale, in quanto l’Agenzia non potrà attivare nei suoi confronti nessuna procedura cautelare (fermo o ipoteca) o esecutiva (pignoramenti). In caso di decadenza dalla rateazione diventa importante riuscire a ottenere un nuovo piano, per fermare le procedure cautelari od esecutive che l’Agente della riscossione potrebbe mettere in atto per vedersi riconosciuto il suo credito. Una volta attivate queste procedure, possono essere fermate soltanto nel momento in cui tutto il debito residuo del contribuente è stato saldato. Questa possibilità è ammessa solo per i piani di rateazione richiesti prima del 16 luglio 2022. Dopo questa data, infatti, la decadenza dal rateizzo non consente la riammissione alla rateazione. Tuttavia, la decadenza di un piano non preclude la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Rateizzazione – Richiedi i moduli di pagamento

Se ti occorre hai la possibilità di richiedere ad Agenzia delle Entrate Riscossione i bollettini/moduli di pagamento per le prossime rate del tuo piano di rateizzazione.

Hai in corso un piano di dilazione e hai necessità di richiedere i bollettini/moduli di pagamento per le prossime rate?

Il servizio “Rateizzazione – Richiedi i moduli di pagamento”, ti consente di presentare domanda online, in modo semplice e veloce e di ricevere i moduli direttamente sulla tua e-mail.

Conclusioni e consulenza fiscale

Se ti trovi in una situazione di decadenza dalla rateazione di una cartella esattoriale oppure se desideri che un esperto possa valutare la tua posizione debitoria, contattaci. Possiamo aiutarti a capire la tua situazione e la migliore strada da seguire per essere riammesso alla rateazione e proseguire con il tuo piano di rientro dal debito.

Segui il link sottostante per metterti in contatto con noi e ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata.

 

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