In qualità di socio di una s.n.c., dichiarata fallita nel 2010 sono stato dichiarato fallito in pari data. L’anno scorso è morto mio padre e dovremmo fare la successione. I beni oggetto di successione sono un credito irpef di circa 2.300 euro e un buono contributo di circa 15.000 euro per la costruzione di un ascensore. Entrambe le somme non si sa quando saranno disponibili. Vorrei rinunciare alla eredità per evitare eventuali notifiche agli altri eredi. I miei diritti sono di circa il 15% . Ho tre fratelli più mia madre. Rinunciando posso incorrere in reati penali?Mi conviene aspettare che le somme siano disponibili nella speranza che venga chiusa la procedura che ha una durata media di 12 anni?
Innanzitutto occorre dire che per legge si considerano compresi nel fallimento anche i beni cosiddetti sopravvenuti, cioè quei beni e/o quelle attività che, dopo la dichiarazione di fallimento, pervengono al fallito, cioè entrino o possano entrare nel suo patrimonio (così stabilisce l’articolo 42 della legge fallimentare).
Questa norma non fa altro che applicare in ambito fallimentare la norma generale contenuta nel codice civile (cioè l’articolo 2740) secondo la quale il debitore, e quindi anche il fallito, risponde dei suoi debiti anche con i propri beni futuri, cioè con i beni che entrano nel suo patrimonio dopo la nascita del debito.
Questo vuol dire che anche la quota di crediti che spetta al lettore (in qualità di erede legittimo di suo padre) deve essere compresa nel fallimento e se questi rinunciasse all’eredità di suo padre realizzerebbe un atto che la legge considera inefficace nei confronti dei creditori (così stabilisce l’articolo 44 della legge fallimentare).
A quel punto il curatore fallimentare, sempre in base all’articolo 44 della legge fallimentare, se il lettore senza avvertirlo rinunciasse all’eredità potrebbe poi agire davanti all’Autorità giudiziaria allo scopo sia di far accertare dal giudice con sentenza l’inefficacia della sua rinuncia all’eredità sia di recuperare all’attivo fallimentare i beni (cioè i crediti a cui il lettore ha accennato nel quesito) a cui questi avesse rinunciato.
Pertanto il consiglio che può darsi al lettore è innanzitutto di non rinunciare all’eredità (la sua rinuncia infatti rischia di non avere alcun effetto perché, come sopra detto, la legge considera inefficace un atto del genere compiuto direttamente dal fallito) e poi di avvertire il curatore che il lettore è attualmente chiamato all’eredità di suo padre; toccherà poi al curatore scegliere se accettare l’eredità oppure se accettarla con beneficio d’inventario, oppure se rinunciarvi (il curatore, in base all’articolo 42 della legge fallimentare può, autorizzato dal comitato dei creditori, rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare se i costi da sostenere per la loro acquisizione al fallimento e per la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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