Il giorno 2 aprile 2020, in MilanoUniCredit/Aziende del Gruppo,
e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN
col presente Verbale le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del Gruppo UniCredit, fruiscano degli assegnistraordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di settore (di seguito “personale interessato”).
Condizioni finanziarie/bancarie
Il personale interessato beneficerà, sino alla data di decorrenza del trattamento di pensione INPS o Ente assimilato, delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni). Dopo tale momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.
Assistenza sanitaria
Al Personale oggetto del presente Verbale già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite – a richiesta – le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L’Azienda si impegna a mantenere a proprio carico – sino alla scadenza successiva alla data di decorrenza della pensione e fermo restando gli eventuali contributi a carico dell’interessato – il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.
Previdenza complementare
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno l’iscrizione alla forma pensionistica complementare di appartenenza fino alla maturazione dei requisiti AGO.
In relazione a quanto precede, per tutto il periodo intercorrente tra l’accesso al Fondo di Solidarietà e la maturazione dei requisiti AGO, verrà mantenuto il versamento della contribuzione a carico dell’azienda e del Lavoratore/Lavoratrice interessato, nelle stesse misure e con le medesime basi imponibili in atto al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.
Si conferma che, in favore di coloro che provvederanno – secondo quanto previsto negli Accordi del 12 settembre 2019 e 15 novembre 2019 – alla trasformazione della propria posizione previdenziale da capitalizzazione collettiva o prestazione definita a capitalizzazione individuale, la contribuzione verrà versata secondo le misure definite in dette intese.
DICHIARAZIONE AZIENDALE
In riferimento a quanto sopra, l’Azienda si rende disponibile ad effettuare il versamento del contributo a proprio carico – secondo le misure indicate – in un’unica soluzione al momento dell’accesso al Fondo di Solidarietà.
TFR maturato entro il 31 dicembre 2006
In accoglimento dell’istanza delle Organizzazioni Sindacali, l’Azienda, ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, procederà ad una valutazione circa la fattibilità del conferimento – su richiesta del singolo – al Fondo di Gruppo (Sezione a contribuzione) delle quote del Trattamento di Fine Rapporto maturate entro il 31 dicembre 2006 ed accantonate presso l’Azienda in luogo della liquidazione all’atto della cessazione. In merito le Parti si incontreranno entro 30 giorni dalla data odierna.
NORMA TRANSITORIA
In via eccezionale, a favore dei dipendenti che aderiscano alla Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà di Settore, sarà consentito di richiedere, entro il giorno 10 dell’ultimo mese che precede l’ingresso nel Fondo in parola, la modifica della misura dell’aliquota contributiva a proprio carico relativa all’iscrizione a forme pensionistiche complementari a capitalizzazione individuale, ferma la misura minima di contribuzione per le stesse prevista. L’Azienda provvederà a fornire opportuna informativa circa le modalità attuative.
Copertura per i superstiti dei dipendenti deceduti
In correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, i Lavoratori/Lavoratrici interessati manterranno le coperture in parola tempo per tempo applicate al personale in servizio.
Contributo familiare portatore handicap
A far data dal corrente anno, in correlazione alla cessazione dal servizio per l’accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà, ai Lavoratori/Lavoratrici interessati verrà riconosciuto il contributo di € 2.500,00 nel caso abbiano il coniuge/parte dell’unione civile e/o i figli compromessi nella propria integrità somatopsichica, in conseguenza di grave minorazione fisica o psichica, congenita od acquisita (ai sensi dell’art. 3, comma 3 L.104/92).
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Le previsioni del presente verbale si intendono valide a condizione che il personale interessato:
- fruisca degli assegni straordinari in forma rateale del Fondo di Solidarietà o mantenga in essere presso UniCredit il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore dei soggetti che svolgono attività in concorrenza con l’azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art. 11 del D.M. n. 83486 del 28 luglio 2014 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi.
In ogni caso le previsioni del presente verbale troveranno applicazione per ciascun interessato confluito nel Fondo di Solidarietà fino all’ultimo mese di percezione dell’assegno straordinario erogato dal Fondo stesso. Da quel momento varranno le condizioni previste per i lavoratori in quiescenza.
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