Archiviato definitivamente il reddito di cittadinanza, e dopo la partenza ufficiale del supporto per la formazione e il lavoro lo scorso settembre 2023, dal 1° gennaio 2024 parte ufficialmente anche l’assegno di inclusione (spesso erroneamente chiamato anche “reddito di inclusione”), la misura introdotta dal governo Meloni per sostituire il sussidio per le persone in difficoltà economica. Scopriamo, nel dettaglio, come funziona e quali sono le modalità per inoltrare la domanda per riceverlo.
Che cos’è il reddito di inclusione e a chi spetta?
L’assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’assegno di inclusione verrà erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
L’accettazione della domanda per l’assegno di inclusione è condizionata al possesso di alcuni requisiti. L’ADI, infatti, viene riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:
- con disabilità;
- minorenne;
- con almeno 60 anni di età;
- in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Quando entra in vigore l’assegno di inclusione?
L’assegno di inclusione è entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2024. Tuttavia, i termini per le domande per riceverlo sono aperti dal 18 dicembre 2023. Si tratta della misura che dal 2024 sostituisce (in parte) il reddito di cittadinanza, definitivamente eliminato.
A quanto ammonta l’assegno di inclusione?
L’assegno di inclusione è erogato, su base annua, a integrazione del reddito familiare ed è composto da:
- una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
- un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro.
Come fare domanda per l’assegno di inclusione 2024?
Come anche per il supporto per la formazione e il lavoro, anche l’assegno di inclusione si può richiedere in modalità telematica sul portale dell’Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale.
Il richiedente, oltre a presentare la domanda, dovrà sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), al quale si accede online, direttamente dal portale INPS, dopo aver presentato domanda di ADI.
Quando si fa la domanda dell’assegno di inclusione?
La domanda per l’assegno di inclusione potrà essere inoltrata a partire dal 18 dicembre e, fino a febbraio 2024, sarà considerato il valore ISEE del 2023. La piattaforma per accogliere le domande sarà gestita direttamente dall’Inps.
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