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Assegno mantenimento figli minori; violazione degli obblighi di assistenza familiare; modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minorenni.

Assegno di mantenimento dei figli: modifica per le maggiori spese legate alla loro crescita

Nel giudizi di

separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall’insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l’esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l’assegno, ben potendo l’incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.

Cassazione civile sez. I, 12/07/2022, n.22075

Controversie

Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali stabilite con sentenza di divorzio per il mantenimento dei figli minori, rientranti tra quelle per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., è sufficiente che l’ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.

Tribunale Rimini, 03/12/2021, n.1088

Revisione dell’assegno di mantenimento dei figli: condizioni necessarie

La revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni, non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone l’accertamento dell’intervento di circostanze sopravvenute comportanti una significativa modifica delle condizioni economiche dei genitori, con conseguente alterazione del complessivo assetto economico valutato dal primo giudice, e non una nuova valutazione circa la sussistenza dei presupposti e dell’entità dell’assegno medesimo.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18608

Revisione dell’assegno di mantenimento dei figli: criteri

In tema di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, occorre accertare che la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori sia idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, con la conseguenza che «il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno» ( ..) «ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell’attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale». Tali principi devono applicarsi anche ai figli nati fuori dal matrimonio.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18608

Revisione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli: quando?

Il provvedimento di revisione dell’assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, presuppone non solo l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo del predetto assegno.

Cassazione civile sez. I, 30/06/2021, n.18608

Modifica condizioni di affidamento e mantenimento: il tribunale competente

Il giudice competente a decidere sulla domanda di revisione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori a seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è quello del luogo di residenza abituale dei minori. La l. n. 898 del 1970 non contiene un indicatore esplicito ma il principio espresso dall’art. 709-ter c.p.c., alla luce dell’ampio quadro di fonti delineato e in sintonia con il preminente interesse del minore, deve ritenersi esteso anche alle determinazioni sui figli minori conseguenti il divorzio, essendo identico l’oggetto delle controversie ex art. 709-ter c.p.c. e quelle riguardanti la modifica delle determinazioni relative all’affidamento e mantenimento minori, in quanto entrambe relative alla regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, n.15421

Violazione degli obblighi di assistenza familiare, accertamento e procedibilità

In tema di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti dei figli, la novella di cui alla legge 8 febbraio 2006 n. 54, in materia di affidamento condiviso dei minori, ha introdotto, al suo art. 3, una modifica della disposizione penale, prevedendo che in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Tale richiamo impone di sanzionare penalmente qualsiasi inadempimento, anche parziale, all’obbligo di versamento del contributo di mantenimento per i figli, svincolando l’accertamento della sussistenza della fattispecie penale, rimasta identica della sua previsione all’art. 570 c.p., dall’accertamento di sufficienza, per i bisogni dei minori, anche della diversa somma versata.

Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 10 dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità.

Tribunale Salerno sez. III, 09/07/2020, n.1160

Genitore irreperibile e mantenimento dei minori

La presentazione della querela per maltrattamenti in famiglia dinnanzi ai figli di minore età in fase di separazione tra coniugi per la pronuncia dell’addebito non è sufficiente atteso che la querela ha la semplice funzione di procedibilità dell’azione penale.

(Nel caso di specie, il giudice comunque affidava esclusivamente i minori alla madre poiché il padre si era allontanato da tempo dalla casa coniugale e si era reso irreperibile non provvedendo al mantenimento dei minori).

Tribunale Monza sez. IV, 22/01/2020, n.72

Revisione dell’assegno di mantenimento per i figli

I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo “rebus sic stantibus”, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame

fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. (Nella specie la S.C. ha confermato il rigetto della domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell’assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere).

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, n.283

Mantenimento minori e modifica delle condizioni patrimoniali

Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l’intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall’art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l’osservanza di detto precetto normativo, che l’ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.

Tribunale Rimini, 21/01/2020, n.45

Versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli minori

Il reddito di cittadinanza è pienamente pignorabile senza l’osservanza dei limiti di cui all’art. 545 c.p.c. non sussistendo alcuna ragione né logica né giuridica, per escludere l’ammissibilità dell’ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all’altro, inadempiente agli obblighi scaturenti dalla separazione, nel contempo è legittimo anche il sequestro della quota di un’immobile di proprietà del coniuge inadempiente (nella specie: un coniuge era inadempiente al versamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli minori, pertanto ed a fronte di un reddito di cittadinanza percepito di € 859,67 è stato autorizzato sia un pignoramento di € 360,00 mensili pari all’importo dell’assegno di mantenimento da versare mensilmente che il sequestro della quota di proprietà dell’immobile del coniuge inadempiente).

Tribunale Trani, 30/01/2020

Assegno di mantenimento per il figlio minorenne a carico del coniuge

In tema di separazione, la statuizione relativa alla fissazione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli minorenni, non è soggetta al principio della domanda.

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, n.3206

Omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 570-bis c.p., degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 7, comma 1, lett. o), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, censurati per violazione degli artt. 3,25, comma 2, 30 e 76 Cost., nella parte in cui determinerebbero la parziale abolitio criminis dell’omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli (minorenni, ovvero maggiorenni ma ancora non autosufficienti) nati fuori dal matrimonio.

Il giudice rimettente muove dalla impossibilità di estendere l’incriminazione di cui al nuovo art. 570-bis c.p. all’ipotesi dell’inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in precedenza ricompresa — secondo il diritto vivente — nell’abrogata incriminazione di cui all’art. 3 l. 8 febbraio 2006, n. 54. Tuttavia la supposta abolitio criminis non si è verificata, stante la perdurante vigenza, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 21 del 2018, dell’art. 4, comma 2, l. n. 54 del 2006.

Invero, il rinvio che quest’ultima disposizione opera deve oggi intendersi riferito al nuovo art. 570-bis c.p., nel quale è stato integralmente trasfuso il contenuto del previgente art. 3 l. n. 54 del 2006 e che abbraccia così, oltre al fatto compiuto dal coniuge, anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio. Tale soluzione, che trova altresì conforto nell’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 21 del 2018, si impone perché l’unica armonizzabile con il sistema normativo, univocamente orientato alla piena equiparazione tra la posizione dei figli legittimi e nati fuori dal matrimonio.

Corte Costituzionale, 18/07/2019, n.189

Modifica del regime di collocazione del figlio

In caso di provvedimenti in tema di affidamento o collocazione della prole nell’ambito di procedimenti di separazione personale o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la successiva modifica, ad opera del tribunale per i minorenni, del solo regime di collocazione del figlio non ha effetto automatico sulla precedente statuizione di un contributo periodico per il

mantenimento del figlio, adottata dal tribunale della separazione o del divorzio, potendo il relativo giudicato, benché peculiare in quanto reso “rebus sic stantibus”, essere neutralizzato solo col peculiare rimedio previsto dall’ordinamento e consistente nella revisione di cui all’art. 710 c.p.c. o l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9; ne consegue che, in mancanza di attivazione di tale specifica procedura, il genitore debitore di quel contributo resta obbligato in virtù della persistente forza esecutiva del primo provvedimento ed il genitore legittimamente aziona quest’ultimo finché non venga espressamente modificato o revocato all’esito dell’esplicita valutazione, ad opera del solo giudice competente sulla revisione, di ogni altro elemento per la determinazione della debenza o della misura del contributo.

Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17689

Lo stato di bisogno del figlio minorenne

Lo stato di bisogno di un figlio minorenne, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, perché persiste comunque l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni.

Cassazione penale sez. VI, 24/01/2018, n.7179

Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all’articolo 570, comma 2, numero 2, del Cp, lo stato di bisogno di un figlio minorenne è presunto dalla legge e non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l’altro genitore, perché persiste l’obbligo del genitore di provvedere al mantenimento dei figli minorenni, pur laddove questi siano assistititi economicamente da terzi, anche con eventuali elargizioni della pubblica assistenza.

Cassazione penale sez. VI, 15/03/2017, n.24532

Spese sostenute da un genitore per sé e per la prole

Spetta al Tribunale ordinario (e non al Tribunale per i minorenni) giudicare sulla domanda di regresso proposta da uno dei genitori, (nella specie a seguito della conclusione della convivenza tra genitori naturali) in nome proprio, nei confronti dell’altro, al fine di ottenere, ai sensi dell’art. 1299 c.c., il rimborso pro quota delle spese sostenute per sé, nel periodo anteriore alla nascita dei figli, e per la prole, trattandosi di lite tra due soggetti maggiorenni, che ha come causa petendi la comune qualità di genitori, e non essendo la domanda assimilabile a (né connessa con) quelle contemplate dall’art. 38 disp. att. c.c. riguardanti l’affidamento e il

mantenimento dei figli minorenni.

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, n.674

Contributo di mantenimento dei figli minorenni

Se i coniugi disciplinassero i rapporti di scioglimento del vincolo con promessa unilaterale di pagamento quale contributo di mantenimento dei figli minorenni, al mancato adempimento degli obblighi la competenza giurisdizionale per la lite apparterrebbe al giudice dello Stato dove il coniuge affidatario ha la residenza con i figli.

Corte appello Milano, 03/05/2010

Patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni

Stante la natura negoziale dell’accordo che dà sostanza e fondamento alla separazione consensuale tra coniugi, e non essendo ravvisabile, nell’atto di omologazione, una funzione sostituiva o integrativa della volontà delle parti, ma rappresentando la procedura ed il decreto di omologazione condizioni di efficacia del sottostante accordo tra i coniugi (salvo che per quanto riguarda i patti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d’intervento più penetrante), deve ritenersi ammissibile l’azione di annullamento della separazione consensuale omologata per vizi della volontà, la cui esperibilità – non limitata alla materia contrattuale, ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare – presidia la validità del consenso come effetto del libero incontro della volontà delle parti.

Cassazione civile sez. I, 04/09/2004, n.17902

Importo dell’assegno di mantenimento dei figli minorenni

Non è di competenza del Tribunale per i minorenni la revisione della clausola, contenuta nella sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi, relativa all’importo dell’assegno di mantenimento dei figli minorenni, revisione richiesta, nella fattispecie, per il solo fatto della intervenuta svalutazione monetaria.

Tribunale minorenni Torino, 16/06/1980

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