I bonus edilizi permettono di ristrutturare l’immobile ottenendo delle detrazioni fiscali. Spettano quando i lavori vengono eseguiti in modo irregolare, o senza i corretti permessi necessari? Il caso della volumetria del tetto.
Attraverso i bonus edilizi è possibile ristrutturare la propria abitazione portando in detrazioni, in dieci anni il costo sostenuto. Le agevolazioni da bonus edilizi spettano ai contribuenti soggetti all’IRPEF, residenti o meno in Italia, che sostengono le spese per immobili sul territorio dello Stato. Ma cosa succede quando questi lavori, se pur importanti o straordinari, non sono eseguiti secondo i titoli e/o permessi necessari. Ebbene, lo Stato può decidere di non riconoscere la detrazione.
Bonus edilizi, quando spettano le detrazioni
Secondo quanto dice la normativa sui bonus edilizi i contribuenti possono detrarre dall’IRPEF il 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. La detrazione ha un limite massimo pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. In generale la detrazione può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Quindi la logica è di portare in detrazioni le spese sostenute, ma i lavori devono essere realizzati in modo regolare.
Per regolarità sii intente che ci sia il titolo abilitativo dei lavori corretto. Quindi non che ci sia un titolo che permetta i lavori, ma che il titolo sia idonei per i lavori da realizzare. Altrimenti le detrazioni non possono essere accordati. Ad esempio c’è la Scia, la Dia, il permesso di costruire, tutti titoli idonei all’esecuzione di lavori, ma che presentano importanti differenti e che sono proprio legati al tipo di lavoro necessario da realizzare.
Bonus edilizi, il caso del rifacimento sul tetto
Il rifacimento del tetto è senza dubbio un lavoro importante, anche per la struttura di un immobile. Con una sentenza dello scorso 2 luglio la sentenza n. 5865 del Consiglio di Stato, ha chiarito che se nel rifacimento di un tetto si procede ad aumentare la volumetria, il titolo idoneo deve essere il permesso di costruire. Nel caso specifico sono stati realizzati del lavori che prevedevano lo spostamento dell’asse della trave di colmo e della modifica della sagoma dell’inclinazione del tetto dello stabile.
Così facendo è aumentata la volumetria dell’unità immobiliare collocata nel sottotetto, ed estenderne la superficie abitabile. Lavori eseguiti con il rilascio di una semplice DIA.
Il comune ha subito contestato le opere, proprio perché quel tipo di intervento non rientra nella fattispecie della straordinarietà, ma nella totale ristrutturazione pesante (ai sensi dell’art. 10, co. 1 del TUE) le opere realizzate sul tetto che prevede un titolo diverso, il permesso di costruire. Avendo un proprietario un titolo diverso da quello per legge richiesto, si parla di abusivismo che prevede l’obbligo di demolizione da parte del Comune, e a spese degli stessi proprietari.
Lavori realizzati, ma nessun bonus
Se da una parte è vero che i lavori sono stati realizzati, dall’altra è corretto dire che non possono essere portati in detrazione proprio perché “abusivi”. E questo è un capo saldo valido per tutti i bonus edilizi. Si ricorda che i bonus ancora richiedibili per tutto il 2024 sono: superbonus al 70%, bonus barriere architettoniche, bonus verde, sismabonus, ecobonus e bonus ristrutturazioni.
Bonus edilizi e rifacimento del tetto: foto ed immagini
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