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La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto importanti novità per il congedo parentale, prevedendo due mesi con l’indennità all’80% spettante ai genitori lavoratori dipendenti.

Cambiano quindi le regole, nel 2024, e a fornire le prime istruzioni è arrivato L’INPS, spiegando come e quando i genitori possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato, di cui due retribuiti all’80% e 7 retribuiti al 30%.

Con un messaggio pubblicato il 23 luglio 2024, inoltre, l’Istituto ha aggiornato la procedura di presentazione delle domande di congedo parentale, fornendo nuove istruzioni.

In questa guida vi forniamo un quadro completo sul congedo parentale INPS in base alle nuove regole introdotte e in vigore nel 2024.

Vi spieghiamo inoltre a chi spetta, come richiederlo, come funziona e quanto dura considerando le diverse categorie di lavoratori.

COS’È IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è un periodo di astensione dal lavoro facoltativo concesso ai genitori (madre e padre) per prendersi cura del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Si tratta di una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo – a differenza del congedo di maternità o del congedo di paternità per la nascita del figlio che è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.

Il congedo parentale o facoltativo spetta sia alla madre che al padre, dura 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi oppure nel caso di genitore solo) da ripartire tra i due genitori. I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, un periodo di 9 mesi il congedo parentale è indennizzato dall’INPS, ossia è l’INPS che paga l’indennizzo, mentre per il decimo mese (o l’undicesimo) non vi è copertura da parte dell’INPS. Le modifiche sono operative dal 1° gennaio 2024 e l’INPS, nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative e contabili per l’applicazione e il ricorso al nuovo congedo parentale nel 2024.

COME FUNZIONA IL NUOVO CONGEDO PARENTALE 2024

Dal 1° gennaio 2024 sono operative le nuove regole del congedo parentale, rivolto a lavoratori dipendenti, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024. Nello specifico, è stata elevata a due mesi la copertura dell’indennizzo all’80% dello stipendio (mentre nel 2023 era previsto un solo mese all’80%).

In particolare, come spiegato nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, i genitori (madre e padre) possono beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato con le seguenti percentuali di retribuzione:

  • 2 mesi retribuiti all’80% dello stipendio;

  • 7 mesi retribuito al 30% dello stipendio.

Poi dal 2025 i genitori lavoratori dipendenti potranno beneficiare di 9 mesi di congedo parentale indennizzato dall’INPS, di cui uno retribuito all’80%, uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.

Attenzione, però, le nuove percentuali di indennizzo previste dalla Legge di Bilancio 2024 valgono solo se fruite entro il 6° anno di vita del figlio.

La Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 specifica anche che la misura interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono quindi esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.

Inoltre le nuove regole valgono solo per il lavoratori dipendenti pubblici o privati. Sono quindi esclusi ad esempio gli autonomi o i lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

QUANTO DURA IL CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale ha durata variabile, generalmente di 10 o 11 mesi, ma solo i primi 9 mesi sono indennizzati dall’INPS, ossia è l’INPS che ne sostiene il costo.

Questo strumento può essere fruito a ore o a giorni, non solo a mesi. Quindi il lavoratore può astenersi dal lavoro per alcune ore, per alcuni giorni o per interi mesi. La durata precisa, tuttavia, varia a seconda che i genitori fruiscano separatamente o congiuntamente e, in alcuni casi, a seconda della composizione familiare e della tipologia di lavoratore.

Alla luce quindi delle disposizioni contenute nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, analizziamo nel dettaglio come funziona il congedo parentale per le diverse categorie di lavoratori.

1) CONGEDO PARENTALE DIPENDENTI

Come confermato dalla Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, la normativa riconosce ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato un periodo di congedo parentale massimo:

  • per entrambi i genitori che si astengono congiuntamente: 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi (sempre entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia) oppure nel caso di genitore solo. Si ricorda, poi, che i mesi di congedo indennizzato, cioè pagati dall’INPS, sono 9 da fruire sempre entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia. Nel caso di genitori con reddito sotto soglia (inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione AGO), i mesi di congedo indennizzato sono 10 (elevabili a 11);

  • per la sola madre: 6 mesi, con 3 mesi di congedo indennizzato non trasferibili all’altro genitore;

  • per il solo padre: 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), con 3 mesi indennizzati non trasferibili all’altro genitore.

2) CONGEDO PARENTALE GENITORE SOLO

La Circolare n. 57 del 18 aprile 2024 conferma poi quanto stabilito dal Decreto conciliazione vita lavoro, che tutela i nuclei familiari monogenitoriali e il “genitore solo”, stabilendo che il congedo spetta anche:

  • in caso di morte o grave infermità dell’altro genitore;

  • nel caso di abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell’altro genitore;

È bene, infatti, chiarire che in caso di affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore, a quest’ultimo spetta anche la fruizione del congedo indennizzato. Il valore è lo stesso riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. Il provvedimento di affidamento va trasmesso all’INPS dal Pubblico Ministero. Al genitore solo si riconoscono 11 mesi di congedo parentale. Di questi 11 mesi:

  • 9 mesi sono indennizzabili, 9 al 30% della retribuzione;

  • i restanti 2 mesi non sono indennizzabili, salvo il caso in cui il “genitore solo” abbia un reddito inferiore alla soglia prevista nell’articolo 34, comma 3, del Testo Unico (reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione).

3) CONGEDO PARENTALE ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Il Decreto 105 del 2022, ha allungato l’arco temporale entro cui può essere fruito il congedo parentale dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritti alla Gestione Separata. L’età massima del figlio entro cui si può ricorrere alla misura passa da 3 a 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo. Come spiegato dall’INPS, il congedo per quanto riguarda questa categoria di lavoratori spetta se:

  • risulta effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei 12 mesi precedenti l’inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto;

  • qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall’ingresso in famiglia) del minore e non si riscontri la sussistenza del requisito contributivo citato, l’indennità può, comunque, essere riconosciuta se il richiedente aveva titolo all’indennità di maternità o paternità, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa.

Ma attenzione, per lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata il congedo non è fruibile in modalità oraria. Poi, non spettano periodi di congedo non indennizzati e non è prevista la tutela del “genitore solo”.

DURATA DEL CONGEDO PER ISCRITTI GESTIONE SEPARATA

Viene riconosciuto a ciascun genitore lavoratore iscritto alla Gestione Separata il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore. Sono riconosciuti, inoltre, a entrambi i genitori ulteriori 3 mesi indennizzati. Sono fruibili in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi. Ecco un riepilogo:

  • per la madre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);

  • per il padre: 3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita. Oppure, dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni);

  • per entrambi i genitori: 9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia.

4) CONGEDO PARENTALE LAVORATORI AUTONOMI

Il Decreto conciliazione vita lavoro riconosce per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale. Tuttavia, il congedo parentale spetta a condizione che i lavoratori e le lavoratrici autonome abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa. Le condizioni restano le stesse anche in caso di parto plurimo.

Ai genitori lavoratori autonomi il congedo parentale spetta per un massimo di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento. La possibilità di fruizione del congedo parentale decorre:

  • per la madre, dalla fine del periodo indennizzabile di maternità;

  • nel caso del padre, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore.

L’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.

IN CHE CASI SI PUÒ RICHIEDERE IL CONGEDO PARENTALE

I genitori lavoratori possono fruire del congedo parentale, inteso come periodo di astensione dal lavoro, in maniera facoltativa fino ai 12 anni del figlio per tutti i lavoratori. Sono esclusi i lavoratori autonomi per cui è fruibile entro il 1° anno.

Limite di età che, grazie al Decreto conciliazione vita lavoro, coincide ora anche con limite di età entro cui è riconosciuta la retribuzione per il periodo indennizzato (prima era 6 anni, 8 per i genitori con basse retribuzioni). I 12 anni si contano anche dall’ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento.

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE

Sebbene con alcune differenziazioni, che vi abbiamo spiegato, il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, genitori naturali e genitori adottivi o affidatari.

Si tratta, in particolare:

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore privato. Questa categoria ha diritto a 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;

  • dei lavoratori e lavoratrici dipendenti del settore pubblico, come chiarito dalla Circolare INL n. 9550 del 6 settembre 2022 in cui si legge che le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza. Anche questa categoria ha diritto ai 2 mesi di congedo indennizzato all’80% previsto dalla Legge di Bilancio 2024;

  • dei lavoratori o lavoratrici iscritte alla Gestione Separata.

  • dei lavoratori o le lavoratrici autonome. 

Il congedo parentale non spetta:

  • ai genitori disoccupati o sospesi,
  • ai genitori lavoratori domestici;
  • ai genitori lavoratori a domicilio.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno. Da quando? Dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

CHI HA DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Il congedo parentale che prevede due mesi di indennizzo all’80% è rivolto solo ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Sono esclusi gli autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata per i quali è prevista una specifica normativa (che spieghiamo di seguito).

Di conseguenza, come spiegato nella Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore appartiene ad altra categoria lavorativa, l’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80% nel 2024 spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2024 ha incrementato di un mese l’indennizzo all’80% purché:

  • due mesi dei 3 spettanti a ciascun genitore, non sono trasferibili all’altro, a condizione che le mensilità indennizzate all’80% della retribuzione siano fruite entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore;

  • i mesi indennizzati all’80% della retribuzione sono solo due per entrambi i genitori e possono essere fruiti in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Poi dal 2025 ci sarà un mese indennizzato all’80% a cui si affiancherà uno al 60% e 7 retribuiti al 30%.

Come precisato inoltre dal Messaggio INPS n. 2704 del 23-07-2024, le disposizioni in argomento si applicano anche ai lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche. Si precisa, tuttavia, che per i lavoratori pubblici il riconoscimento del diritto al congedo e l’erogazione del relativo trattamento economico sono a cura dell’Amministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.



 

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